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Hasta que la dignidad se haga costumbre”La mancata nuova Costituzione cilena

Aggiornamento: 3 ott 2022

Manifestazione per una casa degna e il sì alla nuova costituzione, 20/08/2022. Foto di Caterina Rondoni

Il 4 settembre 2022 il Cile è stato chiamato alle urne per votare e decidere se approvare o meno la proposta di nuova Costituzione formulata dalla Convenzione Costituente e presentata lo scorso 6 luglio. L’opzione del No (Rechazo) si è imposta in maniera inequivocabile su quella del Si (Apruebo): 61,86% contro 38,14%. Nessuno si aspettava un risultato di questo tipo e profonda è l’incertezza sul futuro del processo costituente, che a più riprese il presidente Boric aveva affermato non si sarebbe fermato difronte a un possibile esito negativo del referendum.


Non vogliamo ora concentrarci sui motivi di tale risultato, che a due giorni dal voto sarebbero un esercizio di pura speculazione. Ci interessa invece in questa sede approfondire l’analisi della proposta di testo costituzionale, risultato di un processo paritario unico al mondo, permeato da una narrativa inclusiva di diritto che rompe drasticamente con il passato e ci conduce verso quello che possiamo considerare una nuova era costituzionale.


L’antefatto


I punti di interesse di questo nuovo testo sono molti e li approfondiremo in seguito, ma prima preme enfatizzare che la Convenzione Costituente è stato il risultato di anni di rivolte sociali, esplose irreversibilmente il 18 ottobre 2019 a causa dell’aumento dei prezzi dei trasporti pubblici nella capitale. Al grido di “evadir, no paga, otra forma de luchar” e “no son 30 pesos, son 30 años” la rabbia generale della popolazione legata al sistema iniquo delle pensioni, al costo elevatissimo dell’educazione, al divario sociale sempre più profondo, alla radicata violenza di genere e ai problemi ambientali sempre più visibili, si è trasformata in una marea umana. Il 25 ottobre 2019 si stima siano scesi in piazza a manifestare pacificamente in tutto il Cile tra i 3 e i 4 milioni di persone, di cui 1.2 milioni solo a Santiago, in quella che è stata considerata la più grande manifestazione della storia del paese.


Nel 2021 il periodo storico evidentemente era maturo, così in pochi mesi sono stati eletti il primo ministro Boric e i componenti della Convenzione Costituente.


La composizione stessa della Convenzione risultava inedita per il Cile e per il mondo: 77 uomini e 77 donne tra i quali possiamo annoverare avvocati, professori, ingegneri, giornalisti, artisti. Una compagine eterogenea costituita principalmente da persone non appartenenti alla categoria di quelli che vengono definiti i politici tradizionali. 17 erano i posti riservati ai popoli originari.

Il giardino della resistenza in Plaza Dignidad in memoria degli eventi e delle vittime dell’estallido social. Foto di Caterina Rondoni

1. Cambiamenti profondi


Il primo capitolo della Costituzione riassume efficacemente i cambiamenti profondi proposti nel testo.

L’Articolo 1 scandisce al comma 1 “Il Cile è uno Stato sociale e democratico di diritto. È plurinazionale, interculturale, regionale ed ecologico”. Principi che irradiano tutto il sistema e offrono una nuova base su cui fondare la convivenza tra essere umani e tra esseri umani e Natura. Uno “Stato sociale”, in cui è inequivocabile il ruolo attivo che ricopre l’istituzione. Uno Stato democratico di diritto, in contrapposizione con lo Stato Sussidiario che appare nella costituzione del 1980, che ha il compito di garantire l’uguaglianza sostanziale (art 105) e l’integrazione di ogni individuo e gruppo (art 1.3). Uno Stato plurinazionale e interculturale, concetto che negli ultimi anni è stato inserito a più riprese nelle Costituzioni del continente, per riconoscere l’esistenza e promuovere la convivenza pacifica tra più popoli. Uno Stato regionale, che riconoscendo le sue diversità, ne fortifica l’autonomia. Infine, uno Stato Ecologico, che non solo riconosce la relazione indissolubile e interdipendente tra essere umano e natura (artt 1.1 e 8) ma riconosce la natura stessa come soggetto di diritto indipendente (art 18.3).


Da qui partono i capitoli I e II e rivelano questa nuova narrativa inclusiva, paritaria e ugualitaria, frutto anche del lavoro di partecipazione attiva della società civile nel processo costituzionale. Di seguito ci concentriamo principalmente su tre temi: parità di genere e diversità; popoli originari e natura.


1.1 Genere e diversità sessuali


È innanzi tutto fondamentale sottolineare che la proposta per una nuova Costituzione è stata formulata dal primo organismo costituente paritetico al mondo e che tutto il testo è caratterizzato da un linguaggio inclusivo. Il movimento femminista cileno, principale motore delle sollevazioni di piazza degli ultimi anni, articolato in un coordinamento nazionale, è riuscito a incanalare nel testo un esplicito contenuto femminista nel preambolo, in 40 articoli permanenti e in 6 disposizioni transitorie.


In generale si parla della costruzione di un sistema democratico paritario che prevede: l’integrazione dei gruppi storicamente esclusi nella costruzione delle politiche pubbliche (art 153); il mandato per costruire un sistema elettorale paritario (art 161); e pari integrazione dei direttori delle organizzazioni politiche, oltre a un mandato per la pari promozione elettorale, la prevenzione della violenza politica e la rappresentanza delle diversità e della dissidenza sessuale e di genere (art 163).

Caupolicanazo feminista, donne e dissidenze sessuali per L’apruebo riunite al teatro Caupolican, luogo storico della resistenza alla dittatura. Foto di Caterina Rondoni

Centrale è la questione dell’uguaglianza sostanziale che dovrà essere raggiunta per mezzo di misure affermative e della rimozione degli ostacoli per quei gruppi storicamente esclusi, includendo esplicitamente l'uguaglianza di genere per le donne e la diversità e la dissidenza sessuale e di genere (art 25). E storica è l’agenda in termini di diritti: diritto a una vita libera dalla violenza di genere (art 27), educazione sessuale integrale (art 40), riconoscimento del lavoro domestico e di cura (art 49), diritto alla cura (art 50), diritti sessuali e riproduttivi (art 61), diritto all'autonomia (art 62), diritto all’identità (art 64), tra gli altri.


A godere di questa ondata di riconoscimento e uguaglianza sostanziale sono anche le dissidenze sessuali[1](artt 6, 25, 27, 89, 163) e le neurodiversità[2] (art 29).


1.2 Plurinazionalità e popoli originari


Il professore Salvador Millaleo, professore di diritto all’Università del Chile, durante un intervento pubblico su democrazia paritaria e stato plurinazionale, analizza in modo chiaro le proposte della nuova Costituzione in termini di plurinazionalità e interculturalità.


Il concetto tradizionale di nazionalità si fonda sull’appartenenza politica, che prevede l’unità compatta dei membri di un gruppo e conduce a un disconoscimento delle differenze. Al contrario, la nozione di plurinazionalità riconosce la convivenza pacifica di gruppi culturali e linguistici diversi, contrastando la storica prevaricazione attuata dal gruppo più forte. L’effetto di un tale cambiamento di paradigma dovrebbe essere la riduzione della violenza sistemica nel medio e lungo periodo.

Tra le partecipanti al Caupolicanazo femminista, in basso a destra Elisa Loncon, ex presidentessa della commissione costituente, professoressa presso l’università del Cile, linguista e mapuche. Alla sua sinistra Alondra Carrillo, convenzionale femminista e porta voce della coordinadora 8m. Foto di Caterina Rondoni

L’idea di Stato multinazionale o plurinazionale esiste da più di un secolo e descrive quegli Stati i cui cittadini appartengono a diverse nazioni. La genealogia del concetto può essere ricondotta al modo in cui la sinistra socialista democratica - in particolare l'austromarxismo - ha affrontato le questioni nazionali sorte nell'Europa orientale, a causa del mantenimento di una struttura politica nell'impero austro-ungarico che privilegiava alcuni gruppi (tedesco-austriaci e ungheresi) rispetto ad altri appartenenti allo stesso Stato[3]. Oggi, tale concetto è ripreso in maniera implicita[4] o esplicita[5] da diversi Paesi Americani che riconoscono di fatto l’esistenza di più gruppi nazionali all’interno di un unico Stato, e attribuiscono a tali gruppi una qualche forma di indipendenza e diritti individuali.


Facile è incorrere nella conclusione erronea che la plurinazionalità induca al separatismo. Si tratta, invece, di riconoscere nella differenza un’unità e non un motivo di divisioni. La base di tale discussione è infatti l’interculturalità, cioè l’accettazione e il dialogo tra culture che nonostante partano da punti di vista diversi si rispettano e non si annullano. Secondo Miallaleo, l’interculturalità è un “dialogo orizzontale, trasversale, che riconosce la dignità e il rispetto reciproco e che si propone di comprendere la diversità” (art. 11). Per rafforzare il concetto di unità, la Costituzione rimarca più volte l’indivisibilità dello Stato.


Nello Stato plurinazionale e interculturale, proposto all’art.2 dal testo cileno, i popoli indigeni sono riconosciuti (Articolo 5) e hanno diritto alla rappresentanza istituzionale a tutti i livelli (comune, provincia, regione, nazione), al riconoscimento della loro cultura e al superamento dell’asimmetria nell’accesso, distribuzione e esercizio del potere (Articolo 11). Lo Stato si riconosce come “plurilingue”, riconosce, cioè, le lingue indigene come ufficiali nei territori ancestrali (Articolo 12), e le bandiere e i simboli dei popoli e delle nazioni indigene (Articolo 13). Da notare che l’articolo 65 vieta la civilizzazione forzata.


Fondamentale è il tema dei diritti collettivi (art 34) che i popoli originari esercitano in quanto comunità: l'autonomia; l'autogoverno; la cultura; l'identità e la cosmovisione; il patrimonio; l’istruzione; la lingua; il riconoscimento e la tutela della terra, territori e risorse, nella loro dimensione materiale e immateriale e allo speciale legame che mantengono con esse; la cooperazione e l'integrazione; il riconoscimento delle istituzioni, giurisdizioni e autorità, proprie o tradizionali. Hanno inoltre diritto alla vendita dei semi delle piante tradizionali (Articolo 27) e all’uso dell’acqua presente nei loro territori (Articolo 58).


Ai territori indigeni sono dedicati gli articoli 234 e 235 (Autonomia territoriale indigena), che sostanzialmente decretano l’esistenza di tali territori, l’obbligo dello Stato di promuoverli e garantirne l’autonomia, anche attraverso la definizione di competenze univoche che garantiscano l’autodeterminazione.


È stato oggetto di discussione il riconoscimento di tribunali indigeni, ma l’Articolo 309, l’unico in cui si nominano tali istituzioni, dà come unica indicazione quella di conformarsi al sistema di tribunali statali e rispettare le convenzioni e i trattati che lo Stato sottoscrive.


1.3 Ambiente

Manifestanti dell’organizzazione MODATIMA per il diritto all’acqua alla manifestazione di chiusura della campagna per l’Apruebo il 1/09/2022. Foto di Caterina Rondoni

Grande spazio è riservato nel testo alla natura che appare 63 volte con la parola “naturaleza” e 14 con la parola “medioabiente”. All’art 129 viene stabilito il dovere storico dello Stato di “adottare azioni per prevenire, adattare e mitigare i rischi, le vulnerabilità e gli effetti causati dalla crisi climatica ed ecologica”. Inoltre, come già accennato, si stabilisce l’interdipendenza tra uomo e ambiente (art 18), la natura viene riconosciuta come soggetto di diritto indipendente (artt 18 e 127) e per questo viene creato un organo autonomo con il compito di promuovere e proteggerne i diritti (Defensoría de la Naturaleza, articoli 148, 149, 150). Viene inoltre sancita l’utilità comune dei beni naturali e il diritto collettivo al territorio (Articolo 52).


La natura e l’ambiente rivestono un ruolo di primo piano in tutta il testo costituzionale, sia nel capitolo a loro dedicato (il terzo), che in quelli precedenti. L’articolo 35.3 esplicita la necessità di un’educazione ambientale, principio ripreso degli artt. 39, 127, 131.2. Si impone che l’esercizio di attività di impresa sia compatibile con la protezione dell’ambiente (art. 80) mentre lo Stato si riserva la possibilità di stabilire restrizioni dei diritti in ottica di difesa della natura (art. 106). Interessante articolo è anche il 131 che afferma il diritto degli animali di vivere una vita priva di maltrattamenti.


L’articolo 127 ribadisce il concetto di natura come soggetto indipendente di diritto, che lo Stato deve preservare (artt. 129, 130), non solo proteggendo la funzione ecologica e sociale della terra (art. 138) ma anche quella dell’oceano. A questo proposito viene creata la categoria giuridica di maritorio, corrispettivo marittimo del territorio, la cui preservazione dovrà tenere in considerazione aspetti sociali, culturali, ambientali ed economici (art. 139).


All’acqua, definita come bene comune (art. 134), è riservato un intero sottocapitolo del testo (artt. da 140 a 144), con l’obiettivo di contrastare la privatizzazione avvenuta durante l’epoca della dittatura che ha portato il Cile a essere l’unico Paese al mondo in cui l’intera riserva d’acqua nazionale appartiene ad individui e imprese private che gestiscono la ripartizione dell’acqua causando molto spesso scarsità estrema nei territori, soprattutto indigeni.


Oltre a sancire l’obbligo di protezione della risorsa, si incarica lo Stato del ruolo di equilibrare il ciclo dell’acqua (Articolo 140), e prevederne una gestione comunitaria per proteggerne l’accesso in aree rurali o estreme (articolo 142). Si istituisce inoltre una struttura decentralizzata (Articolo 143), che vigili sulle politiche idrologiche e la loro osservanza e capace di revocare o sospendere l’autorizzazione all’uso dell’acqua (Articolo 144).


Altro elemento innovativo presente nella Costituzione riguarda la gestione delle risorse minerarie. La Costituzione stabilisce infatti che “lo Stato ha dominio assoluto, esclusivo, inalienabile e imprescrittibile” sui minerali (Articolo 145.1) e che “l'esplorazione, lo sfruttamento e l'uso di tali sostanze saranno oggetto di una regolamentazione che consideri la loro natura finita, non rinnovabile, di interesse pubblico intergenerazionale e di tutela ambientale.” (Articolo 145.2). Si escludono da qualsiasi attività estrattiva i ghiacciai e le aree protette (art 146). L’articolo 147 prevede che lo Stato protegga e promuova la piccola attività mineraria nazionale e tradizionali e che qualsiasi politica mineraria consideri gli aspetti ambientali, sociali, di innovazione e la creazione di valore aggiunto. Il comma 2 prevede l’obbligo di destinare risorse alla riparazione del danno ambientale e mitigare gli effetti negativi.


2. Conclusioni


Abbiamo qui cercato di riportare gli aspetti più interessanti e innovativi presentati nella proposta costituzionale cilena del luglio 2022. Un testo, come già detto più volte, risultato di un processo paritario unico al mondo che è riuscito a raccogliere e riassumere le principali istanze sociali e ambientali che negli ultimi 20 anni hanno occupato il dibattito pubblico non solo cileno ma mondiale.


Domenica 4 settembre alle 22:30, con l’80% dei seggi già scrutinati e i risultati del referendum chiari, regnava uno strano silenzio a Santiago. Silenzio che sarebbe durato poco. Lunedì 5 gli studenti delle scuole superiori tornano a occupare Plaza Dignidad, epicentro dell’estallido del 2019; martedì 6 vengono occupate alcune fermate della metropolitana al grido “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. La convocatoria alla mobilitazione permanente risuona in tutto il Paese ogni giorno e nella capitale risponde violenta la repressione della polizia. Intanto il presidente Boric convoca d’urgenza i partiti del congresso per riabilitare il processo costituente, ma tra rinunce e ritardi non sembra sarà possibile la risposta rapida alla domanda di chiarezza che arriva dalle piazze. Si parla di un nuovo processo costituente che dovrebbe condurre a una nuova Costituzione nel 2023, ma non possiamo dire se tale Costituzione riuscirà a incorporare o meno le istanze presentate dal testo appena rigettato. Le “regole del gioco” sono ancora tutte da scrivere.


In questo momento di profonda incertezza, di rafforzamento dei nazionalismi populisti, di aumento degli effetti visibili della crisi climatica, di carestie, di guerra, il testo costituzionale proposto dal Cile sembra un faro di speranza verso la costruzione di quello che potrebbe essere un futuro inclusivo per una società che si riconosca complessa e composita. Guardandoci intorno ci rendiamo conto come a vincere sono sempre le risposte semplici, univoche, mentre la proposta costituente cilena ci parla di una narrativa di riconoscimento delle diversità che rafforzano la comunità. Allora forse, questo testo dovrebbe essere adottato come base di lavoro per tutti coloro che riconosco la bellezza nella diversità del mondo e vogliono valorizzarla. Per coloro i quali i diritti umani e il rispetto dell’ambiente restano una base irrinunciabile per una società giusta. Non sappiamo cosa succederà domani, ma siamo fermamente convinte che valga ancora la pena guardare da questa parte del mondo e appoggiare quei 4.860.093 cileni che domenica 4 settembre hanno votato per un mondo diverso.

Manifestazione di chiusura della campagna per l’Apruebo del 1/09/2022. Foto di Caterina Rondoni

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Note

[1] Movimenti il cui obiettivo è rivendicare forme alternative di vita come corpo sessuato. Per saperne di più vedi: https://udelondresqueretaro.com.mx/breve-introduccion-a-la-disidencia-sexual/#:~:text=De%20este%20modo%2C%20la%20disidencia,en%20y%20desde%20su%20cuerpo . [2] Si riferisce alle persone che hanno condizioni come la dislessia, disprassia, deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o altre forme dello spettro autistico. [3] S. Millaleo, Inclusión onstitucional de los pueblso originarios en Chile. El desafio de la plurinacionalidad, LOM, Santiago de Chile, noviembre 2021. [4] Messico, Stati Uniti e Canada [5] Ecuadro e Bolivia


Sitografia

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