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Diritti umani e ambiente: profili di connessione

Aggiornamento: 28 set 2022

Fig. 1: foto di Markus Spiske, Unsplash

Ai giorni nostri emerge con grande chiarezza il collegamento tra ambiente e vita umana. O meglio, tra ambiente e qualità della vita umana.


Non si può infatti prescindere dalla considerazione sempre più evidente che un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile sia parte integrante del pieno godimento di un'ampia gamma di diritti umani ritenuti fondamentali ed imprescindibili: come il diritto alla vita, quello alla salute, al cibo, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari basilari. Senza un ambiente sano, risulta difficile – se non impossibile – vedere rispettati gli standard minimi della dignità umana. La tutela di questi diritti passa quindi anche attraverso la protezione della natura e delle sue risorse.


Attraverso una breve riflessione, verranno messi in luce i profili di connessione più evidenti tra il panorama dei diritti umani fondamentali e la questione sempre più centrale dell’ambiente, e ciò con la speranza che questo legame assuma nel prossimo futuro maggiore considerazione sia nelle coscienze dei cittadini che nelle politiche delle autorità nazionali e sovranazionali.


1. Diritto dell’ambiente e diritto all’ambiente


Di fronte a tale premessa, si può arrivare a parlare oggi di un vero e proprio diritto all’ambiente?


Mentre il diritto ambientale (inteso come l’insieme di norme rivolte in maniera più o meno diretta a disciplinare l’attività dell’uomo sulla natura) seppur di recente elaborazione è oramai considerato a tutti gli effetti settore autonomo, capace di ricavarsi uno spazio sempre più centrale tanto negli ordinamenti nazionali che nel panorama internazionale, il riconoscimento del diritto dell’uomo a vivere in un ambiente sano è invece una questione controversa ed in continua evoluzione. L’idea stessa di elevare a diritto autonomo una concezione di natura capace di assicurare il benessere umano individuale e collettivo in una logica di sviluppo armonico reciproco e sostenibile, atto a preservarne il godimento anche alle generazioni future, risulta non priva di contrasti. Di conseguenza viene messa in discussione la sua idoneità ad essere annoverata tra i diritti fondamentali dell’uomo.


1.1 Un dibattito acceso


Da una parte un ordinamento fiorente, quello del diritto ambientale, nato dall’esigenza di proteggere e preservare l’environment e le sue risorse dopo secoli di uso (e abuso) da parte dell’uomo, e di cui è finalmente riconosciuto il pieno valore giuridico-programmatico; dall’altra la teorizzazione del diritto ad un ambiente sano, una vera e propria novità in materia di diritti umani, culminante con il suo annoveramento tra le fila dei diritti di terza generazione[1].


Quest’ultima conquista, che fa del suo punto di forza il superamento di una concezione meramente utilitaristica all’insegna del riconoscimento del valore della natura quale componente intrinseca della vita, viene ancora troppo spesso osteggiata dai governi nazionali. Ciò accade perché tale visione potrebbe causare, secondo molti, importanti ripercussioni negative sugli interessi economici dei diversi attori privati e pubblici in gioco (tema sapientemente affrontato in un recente contributo di Roberta Carbone); in secondo luogo comporterebbe un’ennesima significativa erosione della sovranità nazionale, destinata come sempre a piegarsi dinnanzi a quei valori entrati a far parte dell’olimpo dei diritti umani fondamentali, e a cui i principali governi attuali non sembrano essere affatto propensi.


Dall’intreccio confuso e disorganico di entrambe le tendenze, il diritto ha cercato di individuare nuove direzioni di sviluppo, pur non tralasciando il gravoso bilanciamento tra le esigenze di sfruttamento da una parte e quelle di protezione dall’altra, che risultano sempre più impellenti e richieste a gran voce dagli attori non governativi.


In mancanza di norme espressamente volte a riconoscere il valore intangibile dell’ambiente in quanto tale[2], l’approccio condiviso a livello globale sul piano della tutela è stato nel tempo variabile e a dir poco creativo. Degna di nota è l’ancora attualissima strategia di perseguire gli atti a detrimento della natura (e non altrimenti sanzionabili) attraverso l’accertamento e la condanna degli effetti negativi da questi indirettamente causati alla persona nel godimento dei suoi diritti fondamentali inalienabili.


2. Panorama giuridico

Fig.2: elnational.com

Come anticipato, la considerazione del legame esistente tra diritti umani e ambiente è solo di recente entrata a far parte della coscienza collettiva. Questa tendenza sta progressivamente iniziando a farsi strada anche nei singoli ordinamenti nazionali ma, come spesso accade in questi casi, si tratterebbe di una conquista giuridica tutt’altro che originale.


A ben vedere è stato prima di tutto il diritto internazionale che ha operato – e continua a farlo – come precursore, capace già da tempi non sospetti di convogliare l’attenzione della scientia iuris su una tematica che solo oggi va ad assume proporzioni macroscopiche nel panorama giuridico.


Un ruolo importante in questo senso è stato svolto anche dai sistemi regionali sovranazionali di tutela dei diritti umani e, in particolare, dalle rispettive corti che attraverso la loro opera interpretativa hanno precisato e ampliato il contenuto degli obblighi relativi alla protezione dell’ambiente. Difatti, il numero e la portata di disposizioni sovranazionali e di decisioni giudiziarie in materia si sono progressivamente susseguite già a partire dalla fine del secolo scorso.


2.1 Ordinamento internazionale


Nel panorama internazionale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha messo il rispetto per l’ambiente al centro del proprio modello di sviluppo umano sin dagli anni ’70 con la creazione dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) a seguito della Conferenza di Stoccolma[3]. Attraverso l’organismo, composto da personale esperto dislocato in diverse parti del mondo, le Nazioni Unite ponevano una pietra angolare nella storia del diritto dell’ambiente, allo scopo prefissato di combattere i cambiamenti climatici attraverso la promozione di un uso più sostenibile delle risorse naturali.


Tale approccio è poi evoluto nel tempo a più riprese, fino a culminare recentemente nella risoluzione 48/13 dell’8 ottobre 2021, con cui il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha espressamente riconosciuto il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile. Una vera e propria svolta storica “che cambia la vita in un mondo in cui la crisi ambientale globale provoca più di nove milioni di morti premature ogni anno”[4].


2.2 Ordinamenti regionali


Nel contesto europeo, presieduto dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), manca la teorizzazione di un autonomo diritto all’ambiente, ma emerge apertamente la strategia del ricorso alla tutela dei diritti umani come mezzo per affrontare i problemi legati al suo abuso. Dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo negli ultimi decenni sono state instaurate centinaia di controversie inerenti all’inquinamento, alle calamità naturali e all’accesso alle informazioni ambientali, facendo leva su concetti come il diritto alla vita (art. 2), il diritto alla libertà e sicurezza (art. 5), il rispetto alla vita privata e famigliare (art. 8) e addirittura il divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti (art. 3).[5]


La Corte Interamericana dei diritti dell’uomo gode di un’ulteriore freccia al suo arco quando si tratta di promuovere la tutela dell’ambiente: e cioè la tutela dei popoli indigeni e con essa l’obbligo a rispettare l’integrità della loro dimensione ancestrale. Al fine di rispettare tali principi ispiratori, nel caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua del 2001, i giudici della Corte hanno adottato un approccio interpretativo estensivo del concetto di proprietà, spingendosi a trattare i diritti territoriali esercitati dalle comunità indigene come prerogative intimamente collegate alla loro identità culturale, e pertanto inevitabilmente intangibili.


A partire da questa storica pronuncia si è arrivati a riconoscere l’ambiente come bene autonomo, direttamente interconnesso alla cultura, alla vita spirituale, nonché all’economia ed alla sussistenza stessa delle popolazioni indigene, quindi meritevole di protezione indipendentemente dall’attualità della lesione di altri diritti umani fondamentali contenuti nella convenzione.


Infine, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, che è tra le più recenti convenzioni pattizie in materia di diritti umani, si caratterizza per porre sin dal suo preambolo un forte accento sul concetto di universalità, proteggendo la dimensione collettiva più che individuale dei diritti degli uomini. In questo contesto la tutela dell’ambiente trova terreno fertile grazie al suo forte e intrinseco legame con l’esistenza e la sussistenza dei popoli.


2.3 Ordinamenti nazionali. L’Italia


Dal canto loro anche diversi Stati hanno finito per instaurare al proprio interno veri e propri dibattiti in materia, promossi da una crescente consapevolezza circa le sfide che presente e futuro ci riservano, al fine di ottenere un riconoscimento nelle proprie costituzioni dell’importanza ad un ambiente sano come parte integrante dei diritti (e doveri) dei cittadini.


Emblematico in tal senso il caso della Costituzione italiana, che nella sua formulazione originaria non conteneva disposizioni espressamente finalizzate a proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Il termine ‘ambiente’ entra a far parte nella massima legge dello Stato italiano solo a seguito della macro-riforma del titolo V datata 2001.


Tuttavia, in un arco di tempo relativamente limitato, le cose sono decisamente cambiate, e oggi i riferimenti appaiono numerosi, grazie agli adattamenti che sono intercorsi soprattutto negli ultimi venti anni sotto le direttive dell’allora Comunità, oggi Unione Europea.


Le modifiche approvate nel 2022 rispettivamente agli articoli 9 e 41 della Costituzione dimostrano da ultimo la volontà legislativa di conciliare finalmente lo sviluppo, la ricerca e la vita economica della nazione con le esigenze di tutela ambientale, in un’ottica improntata al progresso consapevole ma soprattutto sostenibile.


3. Giustizia ambientale


Quando si parla di ambiente e diritto non si può ignorare il concetto di environmental justice, che viene teorizzato a partire dagli anni ’80 nel panorama dei movimenti civili e politici statunitensi, per poi essere recepito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Europea dell’Ambiente.


Con questo termine si intende l’esigenza di garantire una più equa distribuzione dei benefici e degli oneri ambientali, superando le disuguaglianze che fenomeni intrinsecamente collegati alla crisi climatica sono destinati a causare. Ciò accade perché per la prima volta sono i Paesi cosiddetti in via di sviluppo a campeggiare la richiesta di intervento, attraverso movimenti dal basso – spesso avvalorati dai leader politici locali – che si battono per un trattamento maggiormente rispettoso del pianeta, all’insegna di una gestione più equa delle risorse e una risposta solidale agli effetti avversi che hanno storicamente concorso a causare in minima parte, ma dai quali sono i primi ad essere oggi fortemente afflitti.


Il concetto di giustizia ambientale negli ultimi anni è diventato un elemento ritenuto prioritario per quanto riguarda le decisioni in materia ambientale e di salute dell’uomo, un faro interpretativo potente destinato ad influenzare le future decisioni sia giurisprudenziali che normative in materia.

Fig. 3: tpi.it

4. Conclusioni


Nonostante la preoccupazione che il settore ambientale continua a destare, e la risposta talvolta blanda, talvolta inadatta e comunque per certi versi eccessivamente tardiva del mondo del diritto, si può riscontrare attraverso cauto ottimismo un cambiamento in atto su più livelli. La mobilitazione delle legislazioni è lenta ma al tempo stesso inesorabile, e può essere letta come effettiva presa di coscienza della rapida escalation degli eventi climatici avversi ormai sempre più frequenti da nord a sud, con conseguenze nefaste per l’economia e quindi la sussistenza delle comunità, in particolare di quelle più fragili.


L’apparente resistenza di molti ordinamenti nazionali sul tema ancora preoccupa, ma mai come negli ultimi anni la questione è entrata a far parte delle agende dei governi storicamente ritenuti meno virtuosi in materia. Del resto è proprio a livello nazionale che si giocherà nei prossimi anni la partita decisiva.


Tuttavia, i diritti umani non sono solo un impegno da aggiungere alla lista delle priorità politiche nazionali, se presi seriamente i diritti umani possono entrare in conflitto con alcuni degli interessi nazionali (come ad esempio quelli economici) e richiedere pertanto scelte e sacrifici importanti. D’altra parte va riconosciuto loro il pregio di riuscire a plasmare il sistema valoriale dei singoli ordinamenti in ottica di armonizzazione intergovernativa globale. E una mobilitazione di massa è proprio quanto necessario per riuscire a contrastare una situazione critica come quella della crisi ambientale oramai in atto.


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Diritti umani e ambiente finale - MORELLI
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Note

[1] I diritti umani di terza generazione sono quei diritti che vanno al di là del mero aspetto civile (diritti di prima generazione) ed economico, sociale, culturale (diritti di seconda generazione). Essi si affermano in particolare dopo la seconda guerra mondiale e sono caratterizzati secondo molti studiosi dall’identità collettiva e il carattere di appartenenza ad un gruppo; si tratta dei diritti generalmente riconducibili all’ambiente allo sviluppo e alla pace. [2] Va precisato la suddetta lacuna riguarda esclusivamente il panorama normativo, più o meno locale, comunque propriamente inteso; esistono invece diversi atti di soft law che sanciscono e riconoscono l’importanza ad un ambiente salubre. Ad esempio la recentissima risoluzione dell’Onu datata 26 luglio 2022 e intitolata “The human right to a clean, healthy and sustainable environment”. [3] A seguito della Conferenza di Stoccolma venne redatta la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, che recita all’articolo 1 quanto di seguito riportato: “L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future”. [4] Parole estratte dal discorso di David Boyd, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e l’Ambiente, a seguito della stesura della citata risoluzione. [5] A Testimonianza della copiosa attività della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è possibile consultare presso il sito ufficiale l’elenco aggiornato (https://www.echr.coe.int/documents/fs_environment_eng.pdf) delle pronunce in materia ambientale.


Bibliografia e Sitografia

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