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Crisi iraniana e responsabilità dell’Unione europea: testimonianza, diritto e coerenza dell’azione esterna



Introduzione


La crisi iraniana degli ultimi anni, innescata dalle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini nel settembre 2022 e proseguita con nuove ondate di mobilitazione e repressione fino al 2025–2026, ha riportato al centro del dibattito internazionale il tema della tutela dei diritti umani di fronte a regimi autoritari. Le manifestazioni del movimento Zan, Zendegì, Azadì (“Donna, Vita, Libertà”) si sono progressivamente trasformate in una contestazione più ampia dell’assetto politico della Repubblica islamica, mentre la risposta delle autorità iraniane è stata caratterizzata da una repressione significativa delle proteste.

Negli ultimi mesi la crisi interna si è inoltre intrecciata con un contesto geopolitico regionale sempre più instabile, segnato da tensioni militari in Medio Oriente e da nuove preoccupazioni internazionali legate al ruolo dell’Iran nella sicurezza regionale. In questo scenario, la questione iraniana pone una domanda più ampia: quale responsabilità hanno gli attori internazionali, e in particolare l’Unione europea, nel reagire a violazioni sistematiche dei diritti fondamentali?

Il presente contributo propone una lettura integrata della crisi iraniana, combinando una testimonianza diretta, radicata nell’esperienza del popolo iraniano, con un’analisi giuridico-politica dell’azione esterna dell’Unione europea. L’obiettivo è interrogare la coerenza tra i valori fondativi dell’Unione e le sue prassi operative, assumendo la crisi iraniana come caso di studio delle tensioni tra promozione dei diritti umani e limiti della politica estera europea.

 


  1. La crisi iraniana come esperienza vissuta – testimonianza


Quello che segue non è un report tecnico, scritto da un esperto del settore secondo i canoni formali dell’analisi geopolitica. È una testimonianza sentita. Mi considero parte della causa iraniana, per la mia nazionalità, per il mio vissuto di oltre venticinque anni in Iran e per la mia famiglia, che vive ancora oggi nel Paese.

Vorrei puntare i riflettori su alcuni aspetti fondamentali della causa iraniana, una causa che purtroppo non occupa un posto centrale nell’agenda mediatica e politica internazionale.

Per molti anni, soprattutto dal 1979 e dalla Rivoluzione islamica in poi, l’Iran è stato raccontato dai media occidentali come un Paese fondamentalista, abitato da un popolo fanatico e profondamente islamista. Esattamente l’immagine che il regime ha sempre voluto trasmettere al mondo esterno.

Cambiare questa percezione è stato estremamente difficile, se non quasi impossibile. Il regime ha portato avanti quotidianamente una potente macchina di propaganda antioccidentale, antiliberale e antidemocratica, mostrando al mondo manifestazioni organizzate dallo stesso apparato statale: piazze riempite con decine di migliaia di persone per simulare consenso popolare. Nei filmati ufficiali, le donne apparivano esclusivamente avvolte nel chador nero, rafforzando l’idea di un popolo monolitico e totalmente allineato al potere.

Questa narrazione ha resistito fino al 2022, anno dell’omicidio di Mahsa Jina Amini e della nascita del movimento Zan, Zendegì, Azadì (Donna, Vita, Libertà). Da quel momento l’immagine dell’Iran è cambiata radicalmente. Il regime non è più riuscito a nascondere la verità sotto il “mantello nero” della propaganda. Il mondo ha iniziato a vedere i veli bruciati, le manifestazioni di massa, la partecipazione coraggiosa degli iraniani sia all’interno del Paese sia nella diaspora. È finalmente emerso con chiarezza che il popolo iraniano non assomiglia al proprio governo e che gli iraniani reclamano libertà, dignità e diritti fondamentali.

Questo breve riassunto è necessario per comprendere che ciò che accade oggi in Iran non è scollegato dalle proteste degli anni passati, e in particolare dal movimento Donna, Vita, Libertà.

Le proteste tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026:

Le proteste sono iniziate dai negozianti del mercato dei telefoni cellulari nel centro di Teheran, con slogan inizialmente legati alla drammatica situazione economica e con lo sciopero dei commercianti del grande bazar della capitale. Dopo pochi giorni, altri bazar in diverse città iraniane hanno aderito allo sciopero e sono iniziate manifestazioni pacifiche in varie aree del Paese.

Nel giro di pochissimo tempo, però, gli slogan hanno preso di mira direttamente il regime islamico e la sua massima autorità, la Guida Suprema Ali Khamenei. Nel giro di un paio di giorni, tutte le regioni iraniane si sono unite alle proteste, scandendo slogan come:

“morte al dittatore”,

“morte a Khamenei”,

“morte al regime islamico”,

“non vogliamo la Repubblica islamica”,

“questa è l’ultima battaglia e tornerà Pahlavi”, in riferimento a Reza Pahlavi, figlio ed erede dell’ultimo Scià, Mohammad Reza Pahlavi, deposto nel 1979.

Nel frattempo, i media occidentali hanno iniziato a riportare le notizie sulle manifestazioni, ma purtroppo si è affermata una narrazione mediatica profondamente distorta. Le proteste sono state presentate come manovrate da potenze straniere e in particolare Stati Uniti e Israele, e le loro motivazioni sono state ridotte quasi esclusivamente a fattori economici, minimizzando la portata politica e rivoluzionaria del movimento.

Quando Reza Pahlavi ha invitato la popolazione a scendere in piazza l’8 e il 9 gennaio, il regime islamico ha reagito bloccando completamente Internet e le comunicazioni telefoniche in entrata e in uscita dall’Iran, nel tentativo di nascondere ciò che stava per accadere.

In quei due giorni, tra l’8 e il 9 gennaio, il regime iraniano ha compiuto quello che viene definito il massacro più sanguinoso della storia contemporanea del Paese. Secondo Time, il numero delle vittime potrebbe aver raggiunto cifre estremamente elevate, nell’ordine delle decine di migliaia.

 Un numero che scuote la coscienza di qualsiasi essere umano. Basterebbe confrontarlo con il bilancio delle vittime della guerra tra Russia e Ucraina o con il massacro della popolazione di Gaza per comprenderne la portata.

Il regime iraniano dovrebbe essere trattato come un’organizzazione terroristica, non come il governo legittimo di uno Stato. I governi europei devono iniziare a dialogare con l’opposizione iraniana e ad ascoltare la voce di un popolo che chiede con forza:

Chiudete le ambasciate del regime, espellete gli ambasciatori, continuate a combattere i Pasdaran come organizzazione terroristica e sostenete concretamente la causa iraniana.

 


  1. Escalation regionale e contesto geopolitico


Le dinamiche descritte nella testimonianza riflettono una dimensione interna della crisi iraniana che non può essere compresa isolatamente. La repressione delle proteste e il deterioramento della situazione dei diritti umani hanno progressivamente attirato l’attenzione della comunità internazionale e si sono intrecciati con un contesto geopolitico regionale sempre più instabile. A partire dal 2025 e nei primi mesi del 2026, la crisi iraniana ha infatti assunto una duplice dimensione: da un lato una crescente contestazione interna al regime, dall’altro un aumento delle tensioni regionali che coinvolgono direttamente l’Iran e diversi attori del Medio Oriente. In questo quadro, le mobilitazioni interne e la risposta repressiva delle autorità iraniane non rappresentano soltanto un fenomeno domestico, ma costituiscono un elemento centrale di un contesto geopolitico più ampio che riguarda la sicurezza regionale, la stabilità energetica e il ruolo degli attori internazionali.

Le autorità iraniane hanno reagito alle proteste con una repressione significativa delle manifestazioni. Secondo numerose organizzazioni internazionali per i diritti umani, le forze di sicurezza hanno effettuato arresti di massa, limitato l’accesso a Internet e utilizzato la forza per disperdere i manifestanti. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel Paese e il Consiglio dei diritti umani ha prorogato il mandato della Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, incaricata di indagare sulle violazioni commesse durante la repressione delle proteste e di accertare eventuali responsabilità delle autorità statali (United Nations Human Rights Council, Resolution on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, 2026).

Parallelamente alla crisi interna, la situazione regionale ha conosciuto una crescente instabilità nel corso del 2026. Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti hanno determinato una serie di attacchi indiretti e operazioni militari nella regione del Golfo e nel Medio Oriente allargato, con implicazioni rilevanti per la sicurezza energetica globale, in particolare per la stabilità dello stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota significativa del commercio mondiale di petrolio.

Di fronte al crescente rischio di destabilizzazione regionale, l’Unione europea ha reagito principalmente sul piano diplomatico. Il 1° marzo 2026 l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea ha chiesto “la massima moderazione” e il pieno rispetto del diritto internazionale, sottolineando i rischi di un’ulteriore escalation e le possibili ripercussioni sulla sicurezza energetica europea, in particolare in relazione alla stabilità dello stretto di Hormuz[1]. Parallelamente, la crescente instabilità regionale ha rafforzato l’attenzione europea per la sicurezza marittima e la protezione delle rotte commerciali strategiche.

Sul piano dell’azione esterna dell’Unione, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ribadito che l’UE continuerà a fare ricorso agli strumenti previsti dal proprio ordinamento, in particolare ai regimi sanzionatori, per reagire alle violazioni dei diritti umani e alle attività destabilizzanti attribuite all’Iran, incluse quelle connesse al programma missilistico e al sostegno a gruppi armati nella regione (Consiglio dell’UE, 1° marzo 2026).

Infine, l’UE ha condannato formalmente la repressione del gennaio 2026 e ha ribadito la richiesta di rilascio dei detenuti arbitrariamente arrestati e di ripristino dell’accesso a Internet.[2]



  1. Valori fondativi e responsabilità dell’Unione europea sul piano internazionale


La crisi iraniana si inserisce in una difficoltà più ampia dell’Europa nel costruire e sostenere una narrazione politica nei momenti di cambiamento profondo.

Nel dibattito recente sul futuro dell’Unione[3] è stato osservato come la continuità, di per sé, non rappresenti necessariamente un valore: la storia europea conosce anche continuità di violenza, diseguaglianza e dominio. Allo stesso tempo, alcune continuità storiche, anche quando in parte mitiche, svolgono una funzione essenziale, perché offrono un quadro morale condiviso e un insieme di immagini comuni attraverso cui le società possono dare senso alle sfide del presente e guardare al futuro.

Quando manca una narrazione più profonda e culturalmente riconoscibile, anche l’azione politica e sociale fatica a trovare giustificazione e ad essere efficace.

Questa difficoltà narrativa non è soltanto un problema di linguaggio politico o di consenso, ma ha ricadute dirette sul modo in cui l’Unione europea concepisce e giustifica la propria azione nel mondo. In assenza di una cornice condivisa capace di tenere insieme memoria, valori e responsabilità, anche l’azione esterna rischia di apparire frammentata o incoerente. È proprio per rispondere a questa esigenza di coerenza che il diritto primario dell’Unione svolge una funzione essenziale: esso fornisce il quadro normativo attraverso cui i valori fondativi europei vengono tradotti in criteri di azione concreta sul piano internazionale[4].

L’azione esterna dell’Unione europea poggia su un fondamento giuridico che non è soltanto formale, ma assiologico e identitario, radicato nel diritto primario. L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) individua nel rispetto della dignità umana, dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto i valori su cui l’Unione si fonda. Tali valori non rappresentano una clausola programmatica o una dichiarazione di principio priva di forza normativa: essi costituiscono l’architrave dell’intero edificio dell’integrazione europea, il presupposto stesso dell’appartenenza all’Unione e il criterio di legittimazione dell’esercizio delle sue competenze.

La centralità di questi valori nel processo di integrazione è stata affermata con particolare chiarezza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, nella sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria contro Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ha riconosciuto che:

“I valori contenuti nell’articolo 2 TUE sono stati identificati e sono condivisi dagli Stati membri. Essi definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere detti valori” (par. 127)

La Corte di giustizia dell’Unione europea attribuisce dunque ai valori dell’articolo sopracitato una funzione costitutiva: essi non si limitano a orientare l’azione dell’Unione, ma ne definiscono “l’identità stessa” quale ordinamento giuridico comune. L’integrazione europea, in questa prospettiva, non è soltanto un processo di cooperazione economica o di coordinamento politico, bensì la costruzione progressiva di una comunità di diritto fondata su un nucleo valoriale condiviso.

In tale cornice, l’articolo 21 TUE assume un significato sistemico particolarmente rilevante: esso proietta sul piano internazionale i valori costitutivi dell’Unione, imponendo che l’azione esterna sia guidata dagli stessi principi che ne strutturano l’ordinamento interno. La coerenza tra dimensione interna ed esterna non è, quindi, un’opzione politica contingente, ma un’esigenza giuridica derivante dall’identità dell’Unione stessa. Difendere e promuovere dignità umana, diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto all’esterno equivale, in ultima analisi, a preservare la natura dell’Unione quale comunità di valori e di diritto.

Anche l’articolo 3, paragrafo 5, TUE anticipa e sintetizza questa vocazione esterna, disponendo che:

“Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.”

L’articolo 3 rappresenta dunque la clausola di principio che enuncia la vocazione esterna dell’Unione quale comunità di valori; l’articolo 21 ne costituisce l’articolazione operativa e sistematica, rendendo giuridicamente vincolante l’obbligo di coerenza tra identità interna e proiezione internazionale.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre ad applicarsi agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, rappresenta un parametro essenziale per valutare la coerenza e la legittimità dell’azione delle istituzioni europee[5].

È indubbio che l’Unione europea non disponga di una politica estera pienamente sovranazionale. La Politica estera e di sicurezza comune (PESC) resta fortemente condizionata dal ruolo degli Stati membri e dal vincolo dell’unanimità[6]. Tuttavia, tali limiti istituzionali non possono essere invocati come giustificazione per una sostanziale inattività.

Il diritto dell’Unione prevede strumenti già operativi, tra cui il regime globale di sanzioni[7] dell’UE in materia di diritti umani, ispirato al modello del Magnitsky Act. Esso consente l’adozione di misure restrittive mirate nei confronti di individui ed entità responsabili di gravi violazioni, evitando sanzioni generalizzate suscettibili di colpire indiscriminatamente la popolazione civile[8].

Più in generale, la stessa prassi recente conferma che l’Unione continua a fare ricorso a dichiarazioni politiche, misure restrittive, controlli sulle esportazioni e sostegno ai meccanismi internazionali di accertamento delle responsabilità come strumenti ordinari della propria azione esterna.

In questo quadro, la crisi iraniana non può essere considerata una questione “esterna” o marginale, ma interroga direttamente l’identità normativa dell’Unione come comunità fondata sulla centralità della persona.

Gli sviluppi più recenti confermano, da un lato, una maggiore attivazione dell’UE e, dall’altro, il permanere di significative tensioni strutturali. Il 29 gennaio 2026 il Consiglio ha poi adottato nuove misure restrittive contro 15 persone e 6 entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esponenti del Ministero dell’interno, del sistema giudiziario, dell’IRGC e apparati coinvolti nella censura, nella disinformazione e nella repressione digitale[9].

Prendiamo il recente sviluppo relativo al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran)[10]. Negli ultimi mesi, l’Unione europea ha adottato misure restrittive mirate nei confronti di numerosi individui ed entità riconducibili ai Pasdaran[11], riconoscendone il ruolo centrale nella repressione interna e il coinvolgimento diretto in gravi violazioni dei diritti umani.

Eppure, la sanzioni in vigore, con congelamento dei beni, divieti di ingresso e misure restrittive contro specifiche strutture, risultavano formalmente rilevanti ma sostanzialmente frammentarie. Esse colpivano singoli funzionari o determinate entità, ma non incidevano sull’intero sistema di potere politico, militare ed economico che fa capo ai Pasdaran, un sistema che permea settori strategici dell’economia iraniana e che opera attraverso reti societarie e familiari complesse, spesso difficili da ricondurre a un unico centro giuridicamente identificabile.

Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 19 gennaio 2023 sulla repressione delle proteste in Iran (2023/2506(RSP))[12], aveva chiesto espressamente al Consiglio di procedere inserendo i Pasdaran nell’elenco UE delle organizzazioni terroristiche. In particolare, in sede parlamentare era stato sollevato il tema della presenza di familiari e soggetti collegati a esponenti di vertice del regime che si muovevano liberamente nello spazio europeo, accedendo a beni, investimenti e stili di vita difficilmente conciliabili con la gravità delle violazioni imputate al sistema di potere di cui sono espressione.

Anche inchieste giornalistiche internazionali[13] avevano documentato come figure legate all’establishment iraniano e ai Pasdaran continuassero, direttamente o indirettamente, a beneficiare di reti economiche e finanziarie in Europa.

Facendo seguito a tali richieste, Il 19 febbraio 2026 il Consiglio ha formalmente inserito l’Islamic Revolutionary Guard Corps nella lista UE delle organizzazioni terroristiche. Si tratta di un passaggio di rilievo giuridico e politico, perché supera uno dei principali limiti che avevano caratterizzato la risposta europea negli anni precedenti e dà seguito, sia pure con ritardo, a una richiesta che il Parlamento europeo aveva avanzato già nel 2023. La designazione comporta il congelamento dei fondi e delle altre risorse economiche nell’Unione e il divieto, per gli operatori europei, di mettere fondi o risorse economiche a disposizione del gruppo.

Il problema, dunque, non è l’assenza totale di strumenti, ma la loro insufficiente ampiezza rispetto alla natura sistemica delle violazioni denunciate: il nodo si sposta oggi sull’effettiva capacità della designazione e delle ulteriori sanzioni di incidere su un sistema di potere che non si esaurisce nella struttura formalmente nominata, ma si articola in reti economiche, apparati di sicurezza, società schermo e circuiti familiari difficilmente riconducibili a un unico centro giuridicamente individuabile. In altri termini, il problema non è più soltanto l’assenza di uno strumento, ma la sufficienza concreta degli strumenti impiegati rispetto alla natura sistemica delle violazioni denunciate.

Qui si innesta una questione di coerenza giuridica. L’Unione europea si fonda, ai sensi dell’articolo 2 TUE, sul rispetto della dignità umana, dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Come ha ricordato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Ungheria contro Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, tali valori “definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune”. L’articolo 3, paragrafo 5, TUE impone inoltre all’Unione di affermare e promuovere i propri valori nelle relazioni con il resto del mondo.

Se questi principi costituiscono l’identità giuridica dell’Unione, la loro proiezione esterna non può essere meramente dichiarativa. Un’azione che si arresta a misure parziali, pur a fronte di violazioni sistematiche e documentate, rischia di apparire disallineata rispetto agli obblighi che il diritto primario impone. È proprio in questo spazio, tra obblighi normativi e scelte concrete, quindi, che emergono le principali tensioni dell’azione esterna dell’Unione, soprattutto quando essa si confronta con regimi responsabili di violazioni sistematiche dei diritti umani.

Queste tensioni incidono direttamente sulla credibilità dell’Unione come normative power, vale a dire come attore capace di influenzare l’ordine internazionale attraverso la promozione di norme e valori, piuttosto che mediante l’uso della forza.

In un contesto globale sempre più segnato da dinamiche neo-imperiali e da una crescente competizione tra potenze, la questione non è più se l’Unione europea eserciti potere, ma in quale forma lo faccia. Ciò implica interrogarsi sulla configurazione del potere europeo, inclusa la sua dimensione economica, tecnologica e di sicurezza, sui meccanismi di controllo democratico, sulle modalità di legittimazione delle decisioni e sui criteri di responsabilità dei decisori. In questa prospettiva, la nozione di autonomia strategica acquista rilievo non come mera formula retorica, ma come capacità effettiva e materiale di agire in modo coerente con i propri valori e i propri interessi.

Come evidenziato da numerosi contributi apparsi su European Voices nella sezione Between the Empires, l’Unione europea si trova sempre più spesso intrappolata tra grandi potenze, oscillando tra affermazione valoriale e cautela strategica. In questo quadro si inserisce inevitabilmente la questione, ormai centrale nel dibattito dottrinale e politico, dell’autonomia strategica dell’UE, intesa non come mera aspirazione retorica, ma come capacità effettiva e materiale di agire in modo coerente con i propri interessi e con i propri valori, in linea con l’articolo 3, paragrafo 5, TUE.

Se, infatti, l’Unione “afferma e promuove i suoi valori e interessi” nelle relazioni con il resto del mondo, l’autonomia strategica rappresenta la condizione di possibilità di tale affermazione: senza strumenti politici, economici, energetici e di sicurezza adeguati, il richiamo ai valori rischia di restare normativamente vincolante ma politicamente fragile. Sorge allora un interrogativo cruciale: tale fragilità è il risultato di una scelta politica consapevole, che privilegia interessi economici, energetici o geopolitici a discapito della promozione dei valori di cui all’articolo 2 TUE? Oppure riflette un limite strutturale dell’Unione, che non riesce ad agire come vorrebbe perché non sufficientemente autonoma rispetto a pressioni interne (divisioni tra Stati membri) ed esterne (alleanze strategiche, dipendenze economiche, equilibri regionali)?

La questione dell’autonomia strategica consente inoltre di aprire un confronto con altri casi recenti. Nel caso della Russia, a seguito dell’aggressione contro l’Ucraina, l’Unione ha adottato pacchetti sanzionatori di ampiezza e profondità senza precedenti, mostrando una notevole capacità di coordinamento politico e di mobilitazione degli strumenti economici. Diverso appare l’approccio nei confronti di Israele, dove, nonostante i procedimenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale[14], non si è giunti, ad oggi, né all’adozione di un regime sanzionatorio comparabile, né alla sospensione dell’Accordo di associazione UE-Israele, pur in presenza di obblighi giuridici potenzialmente rilevanti sul piano del rispetto dei diritti umani.

Il raffronto tra Iran, Russia e Israele evidenzia così una tensione strutturale tra dimensione valoriale e calcolo strategico. Se nel caso russo l’allineamento tra valori proclamati e strumenti adottati è apparso più coerente (anche grazie a una minaccia diretta alla sicurezza europea), nei casi iraniano e israeliano l’azione dell’Unione sembra più esitante, sollevando interrogativi sulla coerenza complessiva della sua politica estera.

L’autonomia strategica diventa allora il banco di prova dell’identità dell’Unione: se i valori, come affermato dalla Corte di giustizia, definiscono “l’identità stessa” dell’Unione, la loro proiezione esterna non può dipendere esclusivamente da contingenze geopolitiche, ma deve poggiare su strumenti che rendano tale identità effettivamente operativa nello spazio internazionale.

La crisi iraniana non interroga l’Unione europea solo sul come agire, ma sul chi essa intenda essere nello spazio geopolitico contemporaneo. Non si tratta, infatti, di stabilire se i diritti umani debbano prevalere sul realismo strategico, bensì di comprendere se essi costituiscano un linguaggio adattabile, attivato o silenziato in funzione degli equilibri di potere.

Quei diritti diventano un vero e proprio specchio normativo: riflettono il grado di coerenza dell’Unione o, come diceva Simone Veil, riflettono la sua capacità di passare da “progetto economico, a una comunità di destino”.



Note


[1]  Consiglio dell’Unione europea, Statement by the High Representative on behalf of the EU on developments in the Middle East, 1° marzo 2026

[3] “Europe’s Hamlet Moment: To Be or Not to Be” 

[4] Come i valori e gli obiettivi, anche la necessità di coerenza dell’azione UE trova un appiglio normativo nei Trattati, in particolare agli articoli 21(3) TUE e 7 TFUE.

[5] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2012/C 326/02

[6] Art. 24 e 31 TUE

[7] Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

[8] Regolamento (UE) 2020/1998; Decisione (PESC) 2020/1999

[10] Il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (in persiano Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami) è stato istituito il 5 maggio 1979 con un decreto di Khomeini poche settimane dopo l’instaurazione della Repubblica islamica in Iran. L'emblema del nuovo Corpo mostra un braccio alzato con il pugno che stringe un fucile. Sopra quest'ultimo è visibile un versetto del Corano: “Preparate contro di loro tutte le forze che potrete raccogliere”.

[11] L’UE ha, sanzionato individui ed entità collegate ai Pasdaran, ma non ha ancora adottato una decisione formale ex art. 1(4) Posizione Comune 2001/931/PESC

[12] In tale risoluzione il Parlamento: condanna la repressione delle proteste, chiede l’inserimento del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche, invita il Consiglio ad ampliare il regime sanzionatorio.

[13] Reuters, “Iran’s Revolutionary Guards’ Economic Empire”, 2022–2024;

Politico Europe, “Why the EU has not designated Iran’s IRGC as a terrorist organisation”, 2023;

Financial Times, articoli su IRGC business networks, 2023–2024.

[14] ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel), Orders of 2024;ICC, Office of the Prosecutor, statements on the Situation in Palestine, 2024–2025.


 

Bibliografia


  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2012/C 326/02

  • Consiglio dell’Unione europea, Common Position 2001/931/CFSP

  • European Voices, Between the Empires, December 2025

  • Manners, I., Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market Studies, 2002.

  • Reuters, “Iran’s Revolutionary Guards’ Economic Empire,” inchieste 2022–2024.

  • Politico Europe, “Why the EU has not designated Iran’s IRGC as a terrorist organisation,” 2023.

  • Regolamento (UE) 2020/1998 e Decisione (PESC) 2020/1999.

  • Zielonka, J., Is the EU Doomed?, Polity Press.

  • Consiglio dell’Unione europea, Iran: Council adopts new sanctions over serious human rights violations, 29 January 2026.

  • Consiglio dell’Unione europea, Statement by the High Representative on behalf of the EU on developments in the Middle East, 1 March 2026.

  • United Nations Human Rights Council, Resolution on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, 2026.

  • “ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel), Orders of 2024;

  • ICC, Office of the Prosecutor, statements on the Situation in Palestine, 2024–2025.”

 



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