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Terrorismo e Mafia: Fenomenologia e repressione criminale

Aggiornamento: 4 set 2021

Credits: Simone Esposito

Introduzione: Terroristi e Istituzioni


I fatti di Capitol Hill dello scorso gennaio, al pari dell’emergenza terroristica di matrice islamica, hanno riproposto una serie di interrogativi delicati in seno alle nazioni vittime di questi attacchi. Contrastare questo fenomeno, oggi, è al centro dell’agenda nazionale e internazionale, significa far riemergere dal profondo l’inquietante e titanico interrogativo riguardo l’adeguatezza del diritto penale davanti a minacce “straordinarie”.


Concepire le tecniche terroristiche come “strumenti” unicamente nella disponibilità di uno schieramento politico o di un’etnia rimane un errore, inspiegabilmente, comune.

In un delicato momento storico in cui il dibattito sociale e politico è inevitabilmente compromesso da odio e sospetto diviene fondamentale slegare termini come “terrorismo” e “attentato” da ogni ancora etnica di sorta.


A tal fine, basti pensare al termine kamikaze[1] la cui origine prettamente nipponica dovuta agli attacchi eseguiti dai piloti giapponesi a bordo di aerei carichi di esplosivo contro le navi alleate, durante la Seconda guerra mondiale, oggi viene impiegato per definire genericamente gli attentatori suicidi.

Ancora, sarebbe impossibile per una generazione di donne e uomini che abbiano lavorato, studiato, viaggiato e respirato nel mondo post 11 settembre non associare al termine “attentato” immagini dalla confusa e superficiale astrazione medio orientale. L’immagine del “terrorista”, nella decade precedente, sarebbe stata tratteggiata sostituendo l’AK-47 con la lupara.


Difficilmente, lo Stato di diritto davanti a questo tipo di fenomeno trova risposte normative repressive efficaci, soprattutto quando il problema si presenta sul piano “interno” e non come atti di guerra impiegati da una Nazione estera ostile. A tal fine, è tendenza comune delle nazioni di riferimento ricercare nella propria esperienza, criminale e processuale, reati che presentino con il terrorismo delle analogie e che, dunque, ne favoriscano la repressione.


I primi anni ‘90, proprio a tal proposito, furono il giro di boa per l’Italia. Cosa Nostra terrorizzò l’intero Paese, con un’ondata di sangue senza precedenti, combattendo una guerra allo Stato con modalità terroristiche. Un attacco alle istituzioni, in termini di morti, secondo solo a quanto stava accadendo in Colombia a causa del Cartello di Medellín di Pablo Escobar.


1. Sforzo Internazionale ed esperienze Nazionali


Occorre premettere come, nonostante fenomeni analoghi all’evento terroristico rimandino alle congiure tipiche della Grecia classica e dell'esperienza imperiale romana[2], solo nel XIX secolo il fine sociale e ideologico e l'eversione del regime politico siano diventati elementi prominenti nella concezione e nella percezione comune dell’attentato. Il tentato omicidio di Napoleone III, nel gennaio 1855 fu il primo atto terroristico ad avere concrete ripercussioni sul diritto internazionale. Dopo la fuga degli attentatori in Belgio, tra cui il repubblicano italiano Giovanni Pianori, venne approvata la Convenzione estradizionale franco-belga[3], secondo la quale gli attentati contro capi di Stato stranieri o loro familiari non erano da considerarsi reati politici e pertanto i responsabili non sarebbero scampati all’estradizione. Fu il primo effetto di un attentato sul diritto positivo. Da allora, una lunga storia di attentati subiti e inferti non è riuscita, ad oggi, a produrre una definizione unanime di “terrorismo” e pertanto, non può esisterne una di “attentato terroristico”.


L’ONU ha varato 16 accordi e Protocolli universali per la lotta a forme specifiche di terrorismo e dal 2000, un Comitato dell’Assemblea generale dell’ONU sta lavorando a una convenzione globale contro il terrorismo internazionale in grado di colmare proprio le lacune emerse nella lotta al terrorismo.

I lavori della Convenzione, però, sono ormai arenati da tempo e sul fronte delle convenzioni settoriali, non universali, anche la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo[4], conclusa a New York nel dicembre del 1999, ha portato scarsi risultati concentrandosi maggiormente sulle definizioni di “provento” e “fondi” rispetto quella di “terrorismo”.


I tentativi di definizioni più recenti, inoltre, non sono riusciti a tratteggiare il fenomeno se non in maniera eccessivamente ampia. Secondo il Codice degli Stati Uniti, ad esempio, il terrorismo “è l'uso illecito della forza e della violenza contro persone o beni, al fine di intimidire o influenzare i governi o la popolazione civile[5]. Una definizione piuttosto generosa che gli osservatori più maliziosi hanno considerato eccessivamente comoda per la repressione e la punizione dei colpevoli. Lo stesso Nelson Mandela, oggi considerato simbolo della rivolta non-violenta, fu per anni considerato terrorista proprio sulla base di questo parametro[6].


Del tutto simile l’approccio britannico che con la Legge contro il terrorismo approvata nel 2000, definisce l'attentato terroristico come "un'azione o la minaccia di un'azione, che comprende gravi forme di violenza contro persone e beni, mette in pericolo la vita dell'individuo e rappresenta una grave minaccia per l'incolumità e la sicurezza della comunità o una parte di essa"[7].


Ci sono poi contesti in cui le linee di demarcazione risultano più confuse che in altri. È il caso, ad esempio, della Turchia[8] e delle problematiche rappresentate proprio dalle iniziative “antiterrorismo” promosse negli ultimi anni dal governo che affronta la tematica del contrasto al terrorismo facendo immediato e specifico riferimento al P.K.K. e a tutte le sigle allo stesso riconducibili direttamente o indirettamente, compresa l’Unità di protezione Popolare – YPG. Movimenti, questi, non solo terroristici, ma anche vistosi esempi di criminalità organizzata. Le stesse Autorità rifiutano, però, qualunque discussione in ordine alla violenta oppressione di forme di dissenso interno e dell’esercizio autonomo di attività istituzionali


1.2 Il “Crime terror nexus”


La significativa ripresa del dibattito criminalistico degli ultimi anni in materia di terrorismo, dunque, combinato proprio con il mai domo dibattito giuridico sulla mafia, ha fornito l’occasione per avviare una riflessione precisa e puntuale sulle strategie di contrasto ad entrambi i fenomeni.

L’espressione anglosassone che indica la connessione possibile tra crimine organizzato e terrorismo è “crime terror nexus”, anche questa un’espressione assolutamente generica suscettibile di chiavi di lettura piuttosto insidiose. Un’espressione che ha obbligato la letteratura scientifica sul tema proprio ad un contributo significativo rispetto la definizione di nexus. Inevitabilmente, ogni Paese procede in tal senso seguendo la propria esperienza storico-criminale. Basti pensare alla Francia, il più colpito negli ultimi anni dall’agire terroristico riconducibile ad Al Qaida e all’Islamic State, che tende a dare una lettura del nexus estremamente ampia, comprendendovi tutte le ipotesi di delinquenza comune, anche di basso livello. Spaccio e traffico di droga, opposizione alle forze dell’ordine, violenza comune hanno rappresentato nell’esperienza repressiva francese reati trampolino per la radicalizzazione.


1.3 L’esperienza italiana


A ben vedere, il diritto e il processo penale dei primi anni 2000, utilizzati come strumenti di contrasto al terrorismo dalle istituzioni impegnate nello scontro, sembrano affrontare le medesime criticità ampiamente riscontrate, come precedentemente accennato, dall’ordinamento italiano in relazione alla piaga della criminalità organizzata di stampo mafioso. Proprio Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta tanto nelle loro forme più tradizionali e radicate sul territorio quanto nelle loro rispettive sembianze politico-affariste, infatti, hanno dimostrato una certa padronanza dello strumento terroristico, soprattutto, in un determinato frangente storico.


A differenza degli ordinamenti precedentemente citati, l’Italia superò la sfida adottando misure straordinarie e ricalibrando il proprio sistema procedurale, processuale e sanzionatorio mediante l’introduzione di reati con il preciso scopo di identificare e punire la condotta mafiosa. Il controllo sul territorio, il legame con la politica e gli impressionanti strumenti finanziari contribuirono a rendere Cosa Nostra, un’organizzazione terroristica oltre che la mafia più potente del tempo. Fino al 1982, per contrastare il fenomeno mafioso, infatti, si faceva un infruttuoso ricorso all’articolo del Codice penale, che prevede e punisce l'associazione per delinquere[9]. Tale fattispecie risultò del tutto inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni dell’avversario, considerando che tra le finalità degli affiliati vi erano anche scopi lucrativi leciti, impiegati proprio per eludere l’azione repressiva dell’autorità.


A seguito dell'omicidio del segretario del PCI regionale Pio La Torre[10] e del prefetto di Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa[11], la necessità dell’introduzione di un reato specifico fu lampante anche a chi fino a quel momento tentava di negare o minimizzare l’escalation in corso.


L’esperienza italiana su questo argomento, pertanto, deve essere considerata come evidentemente significativa, considerato il confronto feroce che per decenni la struttura repressiva e sanzionatoria ha sostenuto oltre che con la mafia, anche con il terrorismo[12], vero e proprio. Per quanto fenomeni criminali profondamente differenti, doverosa precisazione, entrambi i fenomeni criminali presentavano alcuni punti di contatto quali l’estrema pericolosità per le istituzioni del paese, la segretezza intrinseca ad entrambi declinata in regole di affiliazione e ferrei codici comportamentali, nonché una notevole capacità strategico-organizzativa volta alla commissione dei reati.

Proprio l’esistenza di questi aspetti comuni, ha fatto sì che nel corso degli anni sia stato creato un complessivo sistema di contrasto valido. Alcuni strumenti sono, addirittura, nati nel settore del terrorismo e sono stati estesi, non senza sollevare critiche, al contrasto alle mafie. Due istituti su tutti: l’impiego dei collaboratori di giustizia e la progressiva espansione del settore delle misure di prevenzione in senso procedurale[13]. Un tipico prodotto di questo doppio binario è la figura del “pentito”, il pentitismo e la struttura delle imputazioni[14].


1.4 La sintesi europea


È altresì vero che, paradossalmente, l’esperienza normativa estera potrebbe mettere a fuoco con maggiore precisione la distinzione che intercorre tra i due sistemi criminali, nonostante la poca esperienza di alcuni ordinamenti nella trattazione del fenomeno mafioso.


Più precisamente, proprio l’UE potrebbe fornire un prezioso ed esaustivo punto di partenza rispetto tanto alla definizione di terrorismo, quanto al nesso che intercorrerebbe tra questo fenomeno criminale e quello mafioso, essendo l’Unione al centro delle riflessioni penalistiche e criminologiche espresse sul tema dagli Stati membri.


Già nel 2001 l'Unione europea ha emanato la posizione comune 2001/931/PESC che ha definito gli atti terroristici come atti intenzionali, previsti dagli ordinamenti interni come reato. Atti che per la loro natura, o il contesto in cui vengo compiuti, siano in grado di danneggiare le istituzioni nazionali o un'organizzazione internazionale.


I suddetti reati devono essere commessi con il proposito di:

  • intimidire la popolazione;

  • convincere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

  • destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Risulta così decisamente utile e attuale il contenuto dell’art. 20 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 541/2017, imponendo agli Stati Membri e, di conseguenza a tutti i soggetti coinvolti nell’azione di contrasto al terrorismo, l’adozione di “strumenti di indagine efficaci” portando come riferimento proprio “quelli utilizzati contro la criminalità organizzata. Anche il Consiglio d’Europa, da oltre venti anni, ha tra le sue funzioni essenziali la conoscenza ed il contrasto ai fenomeni terroristici e alle risposte governative, nel quadro della tutela della sicurezza dei cittadini[15].


L’impegno comune, in questo ambito, delle due organizzazioni ha portato il 26 giugno 2018, l’Unione Europea a ratificare Convenzione Europea sulla Prevenzione del Terrorismo e il relativo protocollo addizionale. Un trattato internazionale del Consiglio d’Europa dedicato, proprio, alla cooperazione nell’ambito delle attività di prevenzione contro atti di terrorismo internazionale.


2. Messaggi violenti: L’attentato

Tornando all’esperienza italiana, fino alla fine degli anni ’80, Cosa Nostra non si era esposta mediante azioni terroristiche. Solo nella stagione dei Corleonesi, il grande impiego di tritolo e l’omicidio di personalità eccellenti divenne il modus operandi di una mafia che aveva preferito, per gran parte della sua storia le “lupare bianche” ovvero le sparizioni e i finti incidenti per rimuovere gli “scomodi” dalla scena politica e sociale. In nessun altro momento la guerra alla mafia portò questa a difendersi impiegando metodologie prettamente terroristiche. La natura di un sistema mafioso, infatti, fa della segretezza e dell’anonimato un punto di forza.

Iraq 2016

Gli unici grandi messaggi da veicolare sono quelli essenziali per la “tradizione” di riferimento, senza che gli stessi siano necessariamente svelati. Alla luce di queste premesse, occorre mettere a fuoco proprio le modalità d’impiego dell’attentato da parte di Cosa Nostra, soprattutto nella terribile stagione delle bombe, come principale mezzo intimidatorio para militare. Nei teatri di guerra contemporanei, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, tattiche di questo tipo sono state usate da e contro le forze militari e civili dispiegate sul campo. Non deve, dunque, stupire che organizzazioni clandestine nate proprio come cellule operative dormienti e attive su un territorio formalmente controllato da uno Stato ritenuto ostile, come le nostre mafie, siano giunte all’adozione di modalità operative del tutto prossime a quelle oggi ritenute drammaticamente tipiche dalle organizzazioni terroristiche: gli attentati.


Da un punto di vista asettico e prettamente militare un attentato è un atto brutale di violenza, diretto contro l’avversario, il cui obbiettivo è eliminare il nemico o la sua rete di relazioni e interessi, anche civili. Una serie di azioni criminali premeditate, ben organizzate e molto violente aventi lo scopo di suscitare terrore nella popolazione.


Omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti ed altri eventi idonei a generare ingenti danni alla collettività e ad enti quali istituzioni statali, enti pubblici, governi, esponenti e gruppi politici, etnici e religiosi: voci di una lista feroce che contraddistinsero l’azione di Cosa Nostra, proprio, nei primi anni ’90. Spesso, ciò avviene secondo una precisa strategia sociopolitica, di cui proprio l'attentato è il momento culminante. Nell'organizzazione dell'attentato, infatti, sono particolarmente rilevanti moventi ideologici ed economici proprio in virtù della rilevanza simbolica che l’attentato intende ricoprire. Una dinamica questa, ben presente a Cosa Nostra che calibrò la propria azione criminale dei primi anni ’90 proprio per veicolare il proprio messaggio: di indebolire, colpire e ricattare lo Stato al punto di influenzarne governo e società civile così da creare le condizioni per realizzare una trattativa tra Stato italiano e Cosa nostra.

Una ricostruzione che oltre ad essere divenuta una realtà processuale, non sembra poi così lontana dall’atteggiamento tipico di un’organizzazione insurrezionale, ormai divenuta enclave, alla ricerca dei termini per una “pace” da stipulare con una forza occupante.

Firenze 1993

Vennero attaccati membri delle forze dell’ordine e della magistratura e uomini politici, senza risparmiare il patrimonio culturale italiano. L’omicidio di Lima, la strage di Capaci, la strage di via d’Amelio, l’omicidio di Salvo Lima e il proiettile al Giardino Boboli. In via dei Georgofili, nei pressi della storica Galleria degli Uffizi, nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993 Cosa Nostra perpetrò il crimine certamente più prossimo al modo contemporaneo d’intendere un “attentato”, mirato ad annientare il senso di sicurezza della popolazione civile.

L'esplosione di un’autobomba imbottita con circa 277 chilogrammi di esplosivo provocò l'uccisione di cinque persone[17]. A questi fatti si aggiungano i falliti attentati allo stadio Olimpico di Roma o contro Salvatore Contorno e Maurizio Costanzo.


3. Conclusione: L’importanza della risposta giusta


Uno Stato sovrano che per la prima volta si trovi ad affrontare un nemico interno estero, la cui forza ed imprevedibilità sembrano essere del tutto fuori dal controllo delle istituzioni, rischia di rispondere alla propria mancanza di preparazione fornendo una risposta feudale e inadatta sia in termini comunicativi che violenti. La sfida principale risiede, pertanto, nel valicare il limite posto dal proprio diritto penale innovandosi senza sterili barbarie. Uno scontro senza quartiere che inevitabilmente obbliga ad interrogarsi rispetto il proprio impianto normativo e sanzionatorio, stabilendo se sia lo strumento adeguato da impiegare nella lotta contro quella precisa minaccia. Del resto, la giustizia penale è l’ultimo anello di una catena istituzionale volta al contrasto della criminalità inteso, ovviamente, come repressione innanzitutto legale.


Il diritto e la giustizia penale devono comunque rimanere saldamente ancorati ad un ordinamento liberale nel quale il principio di legalità e quello del “giusto processo”, abbiano una funzione di garanzia di diritti di fronte all’autorità. La dimensione storica di questi problemi va tenuta presente per mostrare come la risposta penale sia stata in grado di determinare il successo delle istituzioni italiane nella lotta al terrorismo e alla mafia, spesso impiegando mezzi analoghi.


D’altra parte, da strumento fondamentale di indagine, diffuso e utilizzato già ai tempi della risposta al banditismo stragista, proprio la conoscenza delle strutture interne alle associazioni diveniva una chiave di volta irrinunciabile per sconfiggere il terrorismo e, successivamente, per penetrare l’omertà delle strutture mafiose.


In diversi contributi si richiama quindi l’attenzione sugli elementi di intreccio tra repressione al terrorismo e alla criminalità organizzata, sottolineando come la magistratura abbia avuto il merito di saper disegnare, sin dagli anni di piombo e dalla stagione delle bombe, strategie unitarie di indagine e di accusa, soprattutto attraverso la capacità di ricercare nessi fra le vicende. Non mancano, è evidente, aspetti critici e potenzialmente negativi. Tra tutti, il rischio che l’emergenza, anziché restare eccezionale, invada le strutture grammaticali del pensiero penalistico e sociale, entrando prima nel codice e da lì nella percezione comune. Una possibilità da tenere sempre ben presente.


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Note

[1]神風,di solito tradotta come "vento divino", poiché kami sta per "divinità" e kaze per "vento". [2]John Thornton, Terrore, terrorismo e imperialismo. Violenza e intimidazione nell'età della conquista romana, Cividale del Friuli, Fondazione Niccolò Canussio (Edizione Elettronica), Edizioni ETS, 2006. [3] [3] https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1382613226MASARONE%202013a.pdf [4] Tradotta: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/303/it [5] Tradotto da https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005 [6] Secondo le parole di dell’ex operativo Cia Donald Rickard, attivo Durban – Sudafrica – come agente dei servizi segreti americani fino al 1978 e in veste di vice-console americano all’epoca della presidenza Kennedy,Nelson Mandela era il «comunista più pericoloso al mondo al di fuori dell’Unione Sovietica», uno che “andava fermato prima di dar vita a una rivoluzione che avrebbe aperto la strada a un intervento russo”. [7] http://gnosis.aisi.gov.it/sito/Rivista18.nsf/servnavig/14 [8]https://www.sistemapenale.it/it/documenti/criminalita-organizzata-e-terrorismo-circolazione-modelli-criminali-e-strumenti-di-contrasto [9]articolo 416 c.p. [10]avvenuto il 30 aprile 1982 [11]avvenuto il 3 settembre nella strage di via Carini [12]L'art. 270-sexies del codice penale, analogamente introdotto. [13]Meridiana. 97. Terrorismo e mafia Testata: Meridiana • Anno di pubblicazione: 2020 [14]La normale eccezionalità. Antonino Blando Meridiana No. 87, MAFIA CAPITALE (2016), pp. 173-202 Published By: Viella SRL [15]https://www.sistemapenale.it/it/documenti/criminalita-organizzata-e-terrorismo-circolazione-modelli-criminali-e-strumenti-di-contrasto [16] http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!falange- [17]I coniugi Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (31 anni) con le loro figlie Nadia Nencioni (9 anni), Caterina Nencioni (50 giorni di vita) e lo studente Dario Capolicchio (22 anni), nonché il ferimento di una quarantina di persone.


Bibliografia

  • Bhatia, Michael, "Fighting Words: Naming Terrorists, Bandits, Rebels and Other Violent Actors". Third World Quarterly - Published online: 27 May 2008.

  • Terrorismo e mafia Testata: Meridiana Meridiana. 97, 2020-

  • Antonino Blando Meridiana La normale eccezionalitàNo. 87, MAFIA CAPITALE,Viella SRL, 2016.

  • Massimiliano Giannantoni e Paolo Volterra, L'operazione criminale che ha terrorizzato l'Italia. La storia segreta della Falange Armata, Newton Compton Editori, 2014

  • Archivio Antimafia, sentenze dei vari gradi di giudizio relative agli attentati dinamitardi del '92-'93, nonchè quella di primo grado relativa alla trattativa Stato-Mafia istituita presso la corte d’Assise di Palermo.


Sitografia

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