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Pena di morte: barbaro anacronismo o protagonista dei nostri tempi?

Aggiornamento: 7 set 2021

La pena di morte rappresenta la sanzione penale massima per eccellenza, la cui esecuzione, com’è noto, consiste nel togliere la vita al condannato.

Dalle origini antichissime, attraverso una popolarità altalenante nel tempo, tale misura appare ancora oggi sorprendentemente diffusa e massicciamente applicata. Ciò sorprende soprattutto noi europei, pionieri dell’abolizionismo e, per i più, legislatori del garantismo processualpenalistico.


1. La situazione nel continente europeo


Il primo Stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte fu il Granducato di Toscana nel 1786 con l'emanazione del nuovo codice penale firmato dal granduca Pietro Leopoldo, a sua volta influenzato dalle idee di pensatori come Cesare Beccaria[1]. Tuttavia, Leopoldo nel 1790 la reinserì per i cosiddetti crimini eccezionali.


L’arco temporale in cui nel panorama europeo si è optato per la soppressione della pena capitale si caratterizza tuttavia per la sua ampiezza. L'Italia la depennò – tranne che per crimini di guerra e regicidio – nel 1889, per poi reinserirla con il Codice Rocco del 1930; e, ancora, rimuoverla definitivamente per i reati comuni a partire dal 1948, preceduta in tal senso solamente da Portogallo (1867), Olanda (1870) Svezia (1921) e Danimarca (1933).

Nel 1996, poi, la Corte costituzionale italiana dichiarerà l’illegittimità della norma del codice di procedura penale nella quale si lasciava aperta la possibilità di estradizione per reati per i quali l’ordinamento dello Stato richiedente prevedesse le esecuzioni capitali, ottenendo un’abolizione a tutto tondo ed un profondo livello di garanzia.


Ma è a cavallo tra la fine del secolo scorso e i primi anni 2000, che l’Europa ha fatto un netto passo in avanti verso il definitivo tramonto della sanzione capitale: sia con riguardo ai crimini comuni che a quelli di guerra. Non a caso si tratta dello stesso contesto ove, a partire dall’epoca illuminista, si è instaurato un lungo dibattito teleologico riguardante le rationes[2] della pena, e in cui, soprattutto, si sono susseguite una serie di disposizioni di portata sovranazionale sinonimo – e talvolta causa – di una forte spinta soppressiva nei confronti dei cosiddetti trattamenti inumani e degradanti. Lo stesso ambito in cui ha nel tempo avuto luogo l’adozione di alcune tra le più, ancora oggi, mirevoli convenzioni in materia di protezione dei diritti umani.


Infatti, una decisiva spinta verso il superamento della pena di morte negli ordinamenti dei paesi del vecchio continente è stata impressa dal VI Protocollo alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo datato 1983 (e ratificato dall’Italia nel 1989), che prevede la possibilità di conservare tale misura solo in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra. Nonché, successivamente, dal XIII Protocollo alla stessa CEDU che impegna gli stati membri del Consiglio d’Europa ad abrogare totalmente la pena estrema.


Di fatto, l’unico paese europeo che ancora oggi prevede (e pratica) esecuzioni capitali è la Bielorussia. Nel 2019, sono state tre le esecuzioni in Bielorussia e tre le condanne capitali decise dai tribunali. La Corte Suprema ha da ultimo confermato la condanna a morte emessa nei confronti dei fratelli Kostseu: a nulla sono valse le richieste dei legali di tener conto della giovane età dei due imputati (19 e 21 anni). Secondo gli attivisti per i diritti umani, quattro persone sono attualmente detenute nel braccio della morte di Minsk. In Russia è invece in vigore una moratoria che la Corte costituzionale nazionale ha espressamente esteso fino alla definitiva espunzione della sanzione dalla normativa vigente.


1.1 L’Ue come attore in prima linea


Anche la Comunità Europea prima, e la sua erede Unione poi, hanno dimostrato una certa sensibilità per l’argomento, finendo per sostenere apertamente la causa abolizionista. E pur essendo di fatto sprovvista di un ordinamento penalistico proprio, l’UE si è ben presto ritagliata un ruolo da attore protagonista nella difesa della vita umana, tanto che tutti i Paesi Membri – e gli aspiranti tali – hanno l’obbligo di abrogare il ricorso alla pena capitale, coerentemente con quando disposto nella Carta di Nizza[3] del 2000 (largamente ispirata alla già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali).

Inoltre, l’UE combatterebbe gli omicidi di stato in molti altri modi, ad esempio vietando il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate nell’esercizio delle esecuzioni altrove disposte, e promuovendo politiche commerciali per incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo. Ha poi il compito di supportare le organizzazioni della società civile nei paesi che ancora applicano la condanna a morte, portando avanti un lavoro di documentazione e di sensibilizzazione. L’Unione europea, come osservatore permanente dell’ONU, sostiene inoltre convintamente tutte le azioni che pongono fine alla sanzione ove ancora praticata.


In questi termini l’Europa, e le realtà sovranazionali regionali ad essa relative, si affrancano da una pratica tanto antica, quanto dibattuta per le implicazioni etiche che l’accompagnano. Antesignane della concezione della pena in senso rieducativo più che afflittivo, si assurgono a punto di riferimento nella tutela dei diritti umani e nella censura delle misure ad essi contrarie: il nostro è attualmente l’unico contesto quasi totalmente estraneo alla pena di morte.


2. Nel resto del mondo


Non sono tuttavia mancati sforzi soppressivi anche nel panorama internazionale, nel quale la pena capitale vede progressivamente restringere i propri spazi, sia pure attraverso un’evoluzione lenta e segnata da alcune rilevantissime sacche di resistenza.


Ancora una volta importanti segnali si sono verificati presso rilevanti realtà sovranazionali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite. In tal senso è da rimarcare lo straordinario consenso conseguito dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (meglio nota come Patto sui diritti civili e politici), a cui dal 1966 ad oggi hanno aderito 168 Stati – mentre altri 7 hanno provveduto alla sottoscrizione e sono attualmente in attesa di ratifica. Ciò che rileva ai fini della presente trattazione è soprattutto il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione, che stabilisce l’abolizione di detta pratica pur tuttavia residuando la facoltà in capo agli Stati firmatari di aggiungere una riserva riguardante l'uso della stessa per gravi reati di natura militare commessi in tempo di guerra.


In anni più recenti, poi, la Risoluzione sulla pena di morte adottata dalla Commissione Onu per i diritti umani, e la successiva Risoluzione per la moratoria sulla pena di morte approvata presso l’Assemblea Generale nel 2007, hanno rispettivamente espresso un forte disfavore verso tale sanzione, unitamente ad un formale invito rivolto agli Stati membri che ancora la prevedano di astensione dalla pronuncia di nuove condanne capitali.


Anche la Corte penale internazionale, che gode di una competenza complementare a quella dei singoli stati nella persecuzione dei crimini internazionali annoverati nel suo Statuto, esclude fermamente la comminazione della pena di morte.


Tuttavia, sono ancora una cinquantina gli Stati del mondo ove l’estrema sanzione viene significativamente attuata, per un totale di 657 esecuzioni documentate[4] nel mondo durante lo scorso 2019. A quota 503 quelle fino ad ora effettuate nel corso del 2020. La stragrande maggioranza di esse continua a verificarsi in Asia, dove primeggerebbero Iran, Arabia Saudita e Iraq responsabili (insieme all’Egitto) dell’86% delle misure capitali totali. Oltre 2300, secondo una stima approssimativa, le nuove condanne a morte disposte nello stesso anno.


Se tali dati appaiono confermare un trend ormai costante di calo (si tratterebbe infatti di un ribasso del 5% circa rispetto al numero di esecuzioni accertate nel 2018), d’altra parte restano ancora molti i dati sommersi e le procedure non documentate. A partire dalla Cina, che si stima detenga il primato mondiale con diverse migliaia di esecuzioni non confermate solo negli ultimi anni, al netto delle proprie previsioni codicistiche che ammettono il ricorso alla misura in nome della lotta al terrorismo e altresì nell’ambito della repressione dell’opposizione politica.


In più, alcune realtà vanno in controtendenza. Nel 2019 in Iraq, Arabia Saudita, Sud Sudan e Yemen le esecuzioni sono aumentate rispetto al 2018; Bahrein e Bangladesh le hanno riprese dopo un anno di pausa e nelle Filippine è stata presentata una legge per la reintroduzione della pena capitale.


Notizie più confortanti arrivano invece dall’Africa, in cui la privazione della vita con intento sanzionatorio si concentra in un numero ristretto di paesi, salvo poi praticarsi in misura sempre minore in tutta l’Africa Subsahariana, e dall’Oceania – seconda solo all’Europa per numero di adesioni alla causa – ove, comunque, non si sono registrate esecuzioni negli ultimi anni.


2.1 America


Decisamente articolato appare il panorama americano. Tanto che, mentre in America centrale e meridionale spopola la tendenza abolizionista, con sole limitate deroghe per lo più riservate a circostanze eccezionali come i crimini commessi in tempo di guerra, nella parte settentrionale la situazione è ancora decisamente variegata. Grandi protagonisti in tal senso sono Canada, la cui ultima esecuzione risale al 1962, con successiva legale abrogazione datata 1976, e Messico che il 23 giugno 2005 ha approvato una riforma avente lo scopo di eliminare la pena capitale anche dalla Costituzione, inserendovi a chiare lettere la sua proibizione.


In aperta contrapposizione gli Stati Uniti d’America i quali, assieme al Giappone, restano l'unico paese industrializzato, completamente libero e democratico che ricorre ancora alla condanna a morte: alle spalle di governi autoritari, troviamo dunque una realtà liberale di impianto cristiano, spesso incline a erigersi, in altri contesti, a vessillo di civiltà.


2.2 La schizofrenia statunitense


La storia della pena di morte negli Stati Uniti è complessa e carica di contraddizioni, basti pensare che nella seconda metà del secolo scorso il movimento abolizionista – che aveva conquistato una generale moratoria delle esecuzioni – sembrava destinato a prevalere; quella tendenza si è infranta a partire dal 1976, con una brusca ripresa e la reintroduzione della misura in ordinamenti che l’avevano precedentemente abolita. Dalla fine degli anni Settanta, per oltre un ventennio, il numero delle esecuzioni è così cresciuto progressivamente, registrando il livello più elevato in assoluto nel 1999, con un totale di 98. Il nuovo millennio, tuttavia, ha portato con sé l’ennesimo cambiamento di rotta, prima di tutto con un calo del numero delle condanne comminate.


La legge federale (e l'amministrazione militare) prescrive oggi tale sanzione per molti crimini correlati all'omicidio, ma anche per spionaggio, alto tradimento e traffico di grandi quantità di droga; molte identità statuali, poi, hanno una propria legislazione in materia, il che sicuramente concorre alla complessità del quadro nel suo insieme dal momento che gli stati abolizionisti sono 21[5], i restanti 29 restano invece mantenitori.


E non basta l’esito del sondaggio Gallup 2020, che racconta di un “americans’ support for the death penalty” al livello più basso dell’ultimo mezzo secolo, per intravedere la luce in fondo al tunnel in un contesto così composito, pieno di sfaccettature alimentate da un anno di fermento sociale, politico e sanitario. Non a caso la Convenzione americana sui diritti umani del 1969, aperta all’adesione di tutti i membri dell’Organizzazione degli Stati Americani (avente sede a Washington), attende ancora di essere ratificata presso i cinquanta stati confederati; e con essa i relativi protocolli. Né possono poi essere considerate risolutive le posizioni talvolta garantiste proposte della Corte Suprema, la quale per esempio ha sancito nel 2005 l’incostituzionalità della pena capitale nei confronti di colpevoli minori all’epoca del reato, per tornare successivamente ad esprimere un certo sfavore riguardo alla condanna di coloro affetti da condizioni di disabilità intellettiva.

D’altra parte, nemmeno la preoccupazione espressa da ultimo in seno al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nei confronti dell’operato del governo statunitense, ha impedito di riprendere negli ultimi mesi di mandato Trump le esecuzioni capitali a livello federale, sospese addirittura dal 2003. E tantomeno si tratterebbe di casi isolati, dato l’avvallo dell’autorità giudiziaria unitamente alla recente predisposizione di un nuovo protocollo per le iniezioni letali. Eppure, non accadeva da 130 anni che la sanzione venisse eseguita nel periodo di transizione tra un presidente e l’altro!


Ora come ora l’irriducibilità di questa pratica brutale presso gli USA è da ricercare nell’ambito dell’opinione pubblica, nella strumentalizzazione che se ne propone all’indomani di ogni competizione politica programmata nel paese, nei capannelli di facinorosi e semplici curiosi che affollano l’esterno dell’istituto durante le esecuzioni e nella crudeltà dell’impiego massiccio della sedia elettrica fino oltre la metà degli anni ’80.

Fino a quando la primordiale filosofia dell’occhio per occhio prevarrà rispetto ad un’aspirazione di giustizia di riparazione in senso costruttivo, raggiungere il traguardo dell’abolizione definitiva resterà solo un lontano miraggio.


3. Eliminazione formale e sostanziale


Un aspetto la cui trattazione non si può prescindere quando si affronta il tema della condanna capitale, risiede nella distinzione tra ‘abolizione di fatto’ e ‘abolizione di diritto’.


In questa tematica sicuramente il dato normativo costituisce un riferimento importante al fine di comprendere le coordinate del fenomeno a livello locale ed internazionale, rappresentando una sorta di punto d’arrivo; tuttavia l’abrogazione legale è tendenzialmente sempre preceduta da un periodo di mancato ricorso alla misura stessa (pur restando questa espressamente prevista e perfettamente legale). Si dicono quindi convenzionalmente ‘abolizionisti di fatto’, i Paesi che – pur potendo – non eseguono la pena di morte da oltre 10 anni, prediligendo in alcuni casi la commutazione in pene detentive. Quello della soppressione sostanziale è allora un momento molto importante, espressione di un processo che, nella maggior parte dei casi, culmina con l’estromissione effettiva della pratica dall’ordinamento nazionale e che per questo resta un indicatore di incommensurabile valore.


Tuttavia, i motivi che conducono ad una mera eliminazione fattuale anziché ad una formale presa di posizione, possono essere i più disparati. Prima di tutto il dibattito nell’opinione pubblica resta ancora accesso, e a posizioni sfavorevoli si contrappongono molte motivazioni a supporto, percepite talvolta come autorevoli e degne di nota. In secondo luogo, spesso tale tematica passa in secondo piano, avvertita come di secondaria importanza rispetto ad altre ritenute più impellenti dai governi e dai rispettivi elettori. Infine, una riforma della normativa ordinaria potrebbe a sua volta imporne una del dato costituzionale, la quale sicuramente comporta un dispiego massiccio di risorse che non tutti gli attori nazionali sarebbero inclini ad impiegare.


Non solo ragioni ideologiche appaiono quindi direttamente coinvolte in questo moto di transizione; tuttavia, ciò non toglie che – secondo i dati del 2019 – salgono 142 i paesi nel mondo che hanno abolito la pena capitale per legge o di fatto, dimostrando un crescente livello di sensibilità nei confronti del diritto alla vita, e con esso l’intento di uniformarsi ai sempre più alti standard internazionali in materia di diritti umani.


4. Conclusioni


Il dibattito resta quindi più aperto che mai e, affianco all’atavico scontro tra posizioni a vocazione giusnaturalista con tendenze lombrosiane da una parte e umanitarie condite dallo spauracchio innocentista dall’altra, si riscontrano anche considerazioni del tutto originali, frutto dell’evoluzione dei tempi.


C’è chi punta il dito contro la fallacia del sistema giuridico nel suo insieme, riscontrando come, ad esempio, le giurie statunitensi spesso emettano la propria pronuncia basandosi anche su fattori prettamente razziali.


Va poi segnalato che è in corso oltreoceano una riflessione profondamente critica sui costi economici della pena di morte, i quali in termini di processi, ricorsi, infrastrutture e sorveglianza carceraria risulterebbero nettamente superiori rispetto a quelli di una condanna detentiva a vita. E chissà che in una società smaccatamente capitalista, ove i tempi non sono ancora maturi per addivenire allo smantellamento della prassi dell’omicidio di stato in forza di un rifiuto fondato su una posizione di principio, considerazioni di tenore monetario possano condurre infine al risultato tanto sperato.


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Note


[1] Osservava Cesare Beccare in Dei delitti e delle pene, che più di una pena terribile ma istantanea, in termini di utilità generalpreventiva, agirebbe come miglior deterrente una pena capace di durare nel tempo. Metteva poi opportunamente in evidenza come la condanna a morte avrebbe potuto suscitare – anziché ‘salutare terrore’ – compassione per il condannato ed altresì la percezione di una giustizia ingiusta, crudele e dispotica. Aggiungeva inoltre che la minaccia della pena di morte, lungi dal sensibilizzare al rispetto del bene vita, finiva paradossalmente per svalutarlo. Infine metteva in guardia contro il pericolo che detta sanzione – irrimediabile per definizione – potesse venir inflitta ad un innocente.

[2] Le teorie della pena possono ricondursi a tre filoni fondamentali: ratio retributiva, ratio della prevenzione generale, ratio della prevenzione speciale o individuale.

Teoria retributiva: la pena statale si legittima come un male inflitto dallo Stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società.

Teoria generalpreventiva: legittima la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, in primo luogo facendo leva sugli effetti di intimidazione correlati al contenuto afflittivo della sanzione.

Teoria specialpreventiva: concepisce la pena come strumento per prevenire la commissione di futuri illeciti penali da parte dell’autore del reato.

[3] La Carta di Nizza, propriamente detta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, recita quanto segue all’articolo 2, opportunamente rubricato ‘Diritto alla vita’: «Ogni persona ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.».

[4] Dati a cura di Amnesty international.

[5] Gli stati o territori ufficialmente abolizionisti, in ordine di abolizione, sono: Michigan (1846), Rhode Island (1852), Wisconsin (1853), Maine (1887), Minnesota (1911), Porto Rico (1929), Alaska (1957), Hawaii (1957), Iowa (1965), Vermont (1965), Virginia Occidentale (1965), Distretto di Columbia (1972), Dakota del Nord (1973), Massachusetts (1982), New York (2004), New Jersey (2007), Nuovo Messico (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012), Maryland (2013), Delaware (2016), Washington (2018).



Sitografia








Bibliografia


A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, 1957


M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei diritti umani, 2003


E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Manuale di Diritto penale. Parte generale (ed. quarta), 2012

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