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La Corte di Strasburgo sul caso ILVA: la rivincita di chi per anni ha sopportato fin troppo

Aggiornamento: 14 nov 2020

(di Camilla Cambiaggio)

1. Introduzione

Le misure volte alla salvaguardia dell’ambiente sono oramai oggetto di discussioni quotidiane: ogni azione individuale o collettiva tendente alla riduzione dei rischi di inquinamento viene lodata e le politiche adottate in materia sono certamente da considerarsi temi caldi e frequenti affrontati tanto a livello nazionale quanto sul piano internazionale.

A tal proposito, fa riflettere molto il comportamento tenuto dallo Stato italiano in questi ultimi anni relativamente alle vicende che hanno interessato l’Ilva di Taranto, nel cui susseguirsi di eventi il Paese si è più volte trovato a dover scegliere tra un’economia prospera ed inarrestabile, e un ambiente sano ove far vivere i propri cittadini.

Come si vedrà nel prosieguo, protagonista dell’intera vicenda è una significativa parte di abitanti pugliesi- per l’esattezza 161[1] -che per lungo tempo ha disperatamente cercato di ottenere la tutela dei propri diritti fondamentali, garantiti peraltro anche a livello costituzionale.[2]

Dunque, tenuto conto della complessità della vicenda in questione, si ritiene assuma un ruolo fondamentale la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con una sentenza pubblicata a gennaio scorso, ha condannato apertamente il nostro Paese per le misure (non) adottate in questi ultimi 58 anni.[3]


2. Alle origini del problema

Ma che cosa è l’Ilva? E soprattutto, perché se ne è parlato tanto in questi anni?

Nel 1961, in considerazione della crescente richiesta di acciaio da parte del mercato mondiale, viene avviata e completata quattro anni più tardi la costruzione dell’Ilva di Taranto, la più grande acciaieria non solo d’Italia, ma anche d’Europa.

Tale stabilimento, che inizialmente ottiene ottimi risultati in termini di profitto, subisce un brusco arresto attorno agli anni ’80 a seguito del declino del mercato, e così il polo siderurgico pugliese, inizialmente statale, viene privatizzato.

Nel frattempo, mentre ci si concentra sulle questioni economiche e sulla conservazione dei numerosi posti di lavoro all’interno dell’azienda, c’è anche chi, a causa delle sostanze nocive da questa emesse, contrae gravi malattie: problemi alla tiroide, patologie tumorali e leucemie sono diagnosi quotidiane che non passano inosservate agli occhi preoccupati di medici e abitanti tarantini.

In questi (fin troppi) anni le istituzioni italiane, nonostante le innumerevoli richieste di aiuto di chi è vittima dell’inquinamento ambientale, rimangono immobili e latitanti.

Se è vero che in queste circostanze la Regione Puglia con qualche norma ad hoc prova a contrastare i danni causati da Ilva, è altrettanto vero che solo nel luglio del 2012 comincia a essere mosso qualche passo realmente significativo: ed infatti, nel mese di luglio la magistratura, a seguito di indagini, dispone anzitutto il sequestro dell’intera area a caldo dell’Ilva e, contemporaneamente, l’arresto dei vertici aziendali della stessa, accusati di reati contro l’incolumità e la salute pubblica.

Pochi mesi dopo, ad ottobre, viene rilasciata dal Ministero dell’ambiente la cosiddetta AIA, un’autorizzazione ambientale integrata contenente prescrizioni finalizzate a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti, cui sono seguiti in tempi successivi i decreti cosiddetti “salva-Ilva” cui lo scopo principale è stato quello di tutelare la produzione e i numerosi posti di lavoro ad essa collegata (solo a Taranto si contano all’incirca 14.000 posti occupazionali).[4]

Ad oggi la situazione non è molto mutata, basti pensare che l’ultima proroga per il piano di risanamento ambientale prevede un termine fissato ad agosto 2023: ciò significa che l’Ilva di Taranto, recentemente acquistata dal colosso mondiale Acelor Mittal[5] di cui porta il nuovo nome, continua imperterrita la propria produzione procurando danni incalcolabili all’ambiente e soprattutto alla salute dei nostri connazionali.


3. La condanna all’Italia

Esaurita ogni possibile forma di tutela prevista dall’ordinamento giuridico interno, ai cittadini vittime di diritti violati non resta che fare causa al proprio Stato rivolgendosi a un organo giudicante transfrontaliero, la Corte europea dei diritti dell’Uomo.

A mero titolo informativo, l’istituzione interpellata ha sede a Strasburgo, in Francia, ed è nata nel 1959 al fine di garantire il rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, trattato internazionale più comunemente conosciuto come CEDU. L’organo giudicante in questione è composto da un numero di magistrati pari agli Stati aderenti alla CEDU - attualmente 47 - eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. La Corte si pronuncia sui ricorsi circa la presunta violazione dei diritti indicati nella CEDU che vengono depositati tanto dagli Stati membri della Convenzione quanto da singoli individui.

Con riguardo al caso in esame, il ricorso presentato è stato in prima battuta ritenuto ammissibile (fatto non scontato se si pensa che le domande presentate ogni anno alla Corte sono circa 150.000), e, dopo un lungo esame, accolto con la sentenza pubblicata a gennaio scorso.

A tal merito, il punto focale del provvedimento è certamente la condanna dello Stato per la violazione del diritto alla vita privata e familiare dei propri cittadini, disposizione prevista all’articolo 8 della Convenzione sopra citata, la CEDU.

In particolare, a parere dei giudici di Strasburgo, l’Italia non è stata capace di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia del diritto alla salute - possibile solo laddove si viva in un ambiente salubre- e la produzione industriale volta esclusivamente a tutelare gli interessi economici del Paese.

In altre parole, lo Stato ha preferito la prosecuzione dell’attività di fabbrica alla salute dei propri cittadini, scelta da cui è scaturito un danno ecologico tale da danneggiare irreversibilmente la qualità della vita dei ricorrenti.

Dunque, è stata accertata la violazione della vita privata e familiare prevista all’art.8 CEDU: ma in che modo l’Ilva ha negato ai ricorrenti questo diritto?

Nonostante la giurisprudenza della Corte abbia interpretato in maniera estensiva tale nozione, si può affermare che la stessa, quando e se circoscritta al contesto di inquinamento ambientale, consista essenzialmente nella privazione del benessere individuale di cui chiunque dovrebbe godere nella propria quotidianità.

Peraltro, la portata applicativa dell’articolo in questione non è solo idonea a vietare un’illegittima ingerenza degli Stati nella vita dei cittadini, ma anche a imporre agli Stati stessi l’adozione di tutte le misure positive necessarie per assicurare il rispetto della vita privata e familiare dei loro cittadini.

A parere della Corte, tali obblighi positivi sono tanto più necessari in caso di attività pericolose, per limitare i rischi derivanti dall’esercizio di suddette attività.

La decisione in esame si fonda sulle evidenze epidemiologiche attestanti la grave situazione sanitaria, nonché sul genere di misure (non) adottate dall’Italia definite inefficaci, insufficienti ed eccessivamente sbilanciate a favore dell’economia.

Infine, la Corte ravvisa altresì la violazione dell’art. 13 CEDU, ossia il diritto a un ricorso effettivo[6]: ed infatti, le immunità ad hoc concesse ai vertici aziendali di Ilva hanno comportato l’impossibilità di azioni legali penali e amministrative nei confronti di questi ultimi, e conseguentemente l’impossibilità di ottenere la bonifica delle aree interessate dal devasto ambientale, punto di non ritorno e sconfitta per l’intero Paese.


4. Diritti fondamentali in versione green

Non è la prima volta che la Corte si esprime sulla potenziale violazione di diritti umani quale conseguenza del degrado ambientale.

A tal proposito, si può pacificamente affermare che il filone giurisprudenziale in materia ha inizio con una pronuncia di Strasburgo del 1994, nella cui vicenda la ricorrente, vittima di emissioni nocive provenienti da un impianto di trattamento rifiuti vicino alla propria abitazione, si vedeva riconosciuta la violazione del diritto alla vita privata e familiare.[7]

Dunque, a partire dai primi anni ’90, comincia a prendere forma un processo chiamato “greening of the existing first generation of human rights”,[8] espressione che indica la tendenza a ricondurre casi di violazioni derivanti da disastri ambientali nel quadro dei diritti già previsti dalla Convenzione.

In particolare, gli articoli cui sono ricondotte tali violazioni sono gli artt. 2 e 8 della CEDU, garanti, rispettivamente, del diritto alla vita e alla vita privata e familiare.

Tale scelta, che potrebbe apparire non appropriata, è dovuta essenzialmente a una ragione, e cioè all’inesistenza nel catalogo dei diritti della Convenzione di un diritto all’ambiente sano cui sarebbero facilmente riconducibili tutte le ipotesi di violazione di diritti conseguenti a disastri ambientali.

Si pensi alla pronuncia sopra vista riguardante il caso Ilva: anche in questo frangente non vi è stata altra possibilità che ritenere violato, sotto il profilo green, un diritto già esistente, il diritto alla vita privata e familiare previsto all’art 8.

Se si tiene conto della ricorrenza delle tematiche ambientali, risulta evidente la lacuna normativa a livello CEDU: per questa ragione ci si interroga sull’opportunità di introdurre nel catalogo un diritto a un ambiente sano, dando vita a quella che era un’aspirazione emersa fin dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972.[9]

Non ci si deve scordare che l’ambiente sano è condizione necessaria per l’esistenza umana: una disposizione volta in tal senso garantirebbe anzitutto la salubrità dell’ambiente e, in molti casi, la garanzia di continuare a vivere dignitosamente.


5. Possibili scenari futuri

Sebbene la condanna subìta dal nostro Paese abbia avuto una risonanza a livello nazionale ed internazionale, l’attuale Governo non ha ancora adottato alcuna misura significativa volta a riparare il danno inflitto ai propri cittadini.

Tuttavia, sotto altri aspetti, la sentenza di Strasburgo ha rafforzato la convinzione dei ricorrenti, i quali, vittoriosi, procedono nella loro quotidiana battaglia.

A tal proposito, il 16 gennaio 2019, è stata lanciata la campagna per la diffusione cartacea ed online dell’esposto “ Con il veleno nel sangue e il cuore in mano” promossa da Luciano Manna, fondatore dell'associazione ambientalista Vera Leaks.

L’esposto, da depositarsi presso la Procura della Repubblica di Taranto, ha lo scopo di rendere possibili gli opportuni accertamenti sul caso Ilva valutando gli eventuali profili di illiceità penale, ed altresì di individuare i possibili responsabili in relazione agli eventi emissivi anomali e non convogliati che si verificano a tutte le ore del giorno e soprattutto nelle ore notturne. [10]

Manna, dopo ad aver chiarito le finalità della denuncia presentata, si è fatto portavoce di una soluzione ragionevole ed equilibrata: in particolare, a parere dell’ambientalista, non si dovrebbe parlare di dualismo tra chiusura sì e chiusura no dell’acciaieria, ma bensì occorrerebbe procedere con bonifiche e riconversioni industriali, così da assicurare un’occupazione ai lavoratori e al contempo garantire il diritto alla salute degli stessi.

A tal merito, è stato riportato l’esempio del caso dello stabilimento di Genova, anch’esso ex Ilva e attualmente in gestione a Acelor Mittal, ove l’unica lavorazione ad oggi possibile è quella a freddo, produzione non inquinante e che consente di mantenere i posti di lavoro.

Le circostanze del caso, complesse e spesso non facilmente comprensibili, non offrono certamente una facile risoluzione: tuttavia, è certo che l’Italia dovrà assumere una direzione volta o all’avvio di una procedura penale nei confronti di Acelor Mittal con conseguente modifica della situazione esistente o, nel peggiore dei casi, a un’impugnazione della sentenza della Corte di Strasburgo.

In conclusione, non resta che attendere e vedere quale delle due strade deciderà di intraprendere il nostro Paese, con la speranza che, almeno stavolta, la vita dei propri cittadini assuma un ruolo preminente rispetto alla buona riuscita della produzione industriale.


BIBLIOGRAFIA

F. Bovo, Storia dell’Ilva di Taranto: tra cattiva industria e cattiva politica, in Opinione Pubblica, 17/10/2017.

L. Melissari, Il caso Ilva di Taranto: un riassunto della vicenda, in The post international, 06/09/2018.

S. Zirulia, Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva, in Dir.pen..cont., fasc.3/2019, p.135 e ss.

[1] I 161 ricorrenti vivono – o hanno vissuto – a Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte.

[2] V. art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

[3] Sentenza C.edu del 26 gennaio 2019, causa Cordella e altri c. Italia.

[4] Per maggiori informazioni sui numeri dell’acciaieria https://www.lastampa.it/2012/11/26/italia/ilva-tutti-i-numeri-dell-acciaieria-Lql5DAoSbP1SW8hpV6BcxL/pagina.html

[5] https://www.corriere.it/economia/18_novembre_01/ilva-arcelormittal-acquisizione-conclusa-creeremo-valore-italia-da5c0dba-ddb1-11e8-8216-3f7e282dea98.shtml

[6] V. art. 13 CEDU Articolo 13 Diritto ad un ricorso effettivo: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

[7] C.edu, sent. 9.12.1994, Lopez Ostra c. Spagna.

[8] La traduzione italiana letterale sarebbe “ecologizzazione dei diritti umani esistenti”.

[9] La Dichiarazione è stata adottata all’esito della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano del 1972.

[10] http://www.tuttamialacitta.it/tarantolibera/wp-content/uploads/2019/02/Testo-e-privacy.pdf

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