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L’Hawala islamica tra ratio legale e uso illegale per fini terroristici

Aggiornamento: 29 ott 2022

1. Origine del termine e natura del sistema


Introdotto giuridicamente dall’Islam già nell’VIII secolo[1], lo strumento dell’hawala rispetta, perlomeno formalmente, i principi cardine della Shari’ah, la legge islamica. Il termine in arabo significa “trasferimento”[2] o “ordine di pagamento” e indica una modalità tradizionale e fiduciaria di invio del denaro non molto differente dalle ormai obsolete “lettere di cambio”[3].


L’etimologia del termine suggerisce un’evoluzione durata alcuni secoli prima di giungere al significato odierno, attualmente attribuitogli. Hawala proviene infatti dalla radice H-w-l, che significa “trasformare” o “cambiare”. In seguito, il vocabolo ha guadagnato l'ulteriore significato di “fiducia” e “riferimento”, fino a diventare sinonimo di “garanzia”, una volta introdotto nella lingua francese (-Aval)[4].


L’elemento maggiormente rilevante è il carattere informale dell’hawala: la mancanza di un contratto, ossia di un accordo scritto e regolamentato tra le parti, spiega perché tale strumento finanziario sia stato inserito nella casistica degli alternative remittance systems (sistemi alternativi di trasferimento fondi) o dei cosiddetti “sistemi sotterranei e paralleli”, dunque distinti dai metodi convenzionali, tipici dei circuiti bancari[5]. Per l’accademico di origini greche Nikos Passas[6], l’espressione più adatta ad indicare tale sistema e gli altri ad esso affini è quella di “sistemi informali di trasferimento fondi” (Informal Funds Transfer Systems - IFTS)[7], il cui carattere generico sembra essere stato condiviso dalla cerchia degli addetti ai lavori.


Per chiarire meglio la questione, a differenza dei circuiti bancari convenzionali, nei quali sono coinvolti soltanto le due parti dell’accordo nelle vesti di mittente e destinatario della somma di denaro concordata per la transazione, e l’istituzione bancaria come persona giuridica, nell’hawala agiscono invece quattro soggetti fisici: il cosiddetto ordinante, cioè colui che intende trasferire il denaro, il primo hawaladar (intermediario), il quale ha il compito di contattare il secondo hawaladar, ossia colui che liquida successivamente il denaro al destinatario, quarto e ultimo attore del processo, nonché beneficiario della somma[8].


2. Metodo di funzionamento


La prassi è la seguente: l’ordinante residente o domiciliato nel Paese A contatta l’hawaladar di fiducia per trasferirgli il denaro, comprendente una piccola commissione per il servizio offertogli, più alcune informazioni personali del destinatario e un codice identificativo di sicurezza; quest’ultimo contatta il secondo hawaladar residente nel Paese B e chiede a quest’ultimo di consegnare al beneficiario il corrispettivo equivalente a quello concordato tra le parti interessate. Il secondo hawaladar raggiunge il destinatario della somma in base alle informazioni personali ricevute dall’altro intermediario e, dopo averne certificato l’identità e averlo sottoposto ad alcune domande volte a valutare la conoscenza del codice identificativo, consegna il denaro[9]. A causa di tale modus operandi, il sistema in oggetto non rientra solo nella categoria di modelli informali di trasferimento del denaro, come già accennato sopra, ma viene ad esso altresì attribuita l’etichetta di money transfer without money movement[10]: proprio a sottolineare l’inesistenza di una transazione diretta dal mittente al destinatario. Inoltre, per la mancanza di controlli da parte dell’autorità, tale sistema rientra altresì nella categoria dei canali informali “person to person”[11].


3. L’elemento della fiducia come conditio sine qua non per l’avvio della transazione


Alla luce di quanto osservato, il trasferimento non avviene direttamente dal mittente al destinatario. Alla base di ciò vi sarebbero ragioni logistiche e di sicurezza: in relazione alle prime, può accadere che il destinatario del denaro abbia una certa urgenza a riceverlo e l’anticipo del secondo hawaladar può soddisfare tale necessità, a differenza del reale mittente che è spesso residente in un luogo lontano. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, le lunghe distanze da percorrere con grandi somme di denaro rappresentano un serio rischio a causa di furti e rapine e risulta conveniente separare in diverse fasi e in diversi tempi il trasferimento del denaro.


Da qui l’importanza della fiducia, possibile in primis se gli attori coinvolti appartengono a delle comunità sorrette da medesime norme comunemente condivise[12]. Non a caso, la maggior parte degli intermediari sono dello stesso gruppo etnico, o addirittura della stessa famiglia o dello stesso clan[13]. La convinzione o consapevolezza che gli altri rispettano eguali principi, valori e modelli culturali sembra dunque costituire di per sé una forte garanzia di affidabilità, spingendo tutti i soggetti a dare quello che il politologo Francis Fukuyama ha definito un “consenso morale preventivo”[14].


4. L’anonimato delle transazioni: un ottimo alleato per le organizzazioni terroristiche


Occorre fare una precisazione sul carattere anonimo delle transazioni. L’anonimato garantito dal sistema in oggetto riguarda l’inesistenza di documenti standard per i clienti che usufruiscono dei servizi e la non accessibilità di soggetti terzi ai registri tenuti dagli intermediari. Questi ultimi dunque possiedono delle annotazioni attestanti le transazioni in cui sono coinvolti, ma la conservazione di un registro ha uno scopo eminentemente pratico, al fine di tenere traccia della propria attività e delle somme da ricevere dal mittente o da saldare al secondo intermediario. Il registro non è dunque un contratto dal valore legale, ma soltanto un documento personale per la gestione delle proprie finanze e del proprio portafoglio, senza alcun obbligo di controllo da parte di revisori esterni[15].


Alla luce del suo carattere informale, “trasparente” o addirittura “invisibile”, il sistema dell’hawala ha destato sempre maggiori sospetti su un suo presunto legame con le organizzazioni criminali e terroristiche. Il tragico attacco alle Torri Gemelle dell’11 Settembre 2001 ha rappresentato l’inizio dell’ostilità occidentale verso tale forma di finanziamento, la principale, se non l’unica, capace di garantire l’anonimato e permettere di operare clandestinamente e illegalmente nel mercato e nella finanza globali, tanto da avvalersi altresì le ulteriori denominazioni di canale “sotterraneo”, “ombra” o “nero”[16].


Quanto appena analizzato è utile a spiegare la reazione statunitense. In seguito alle informazioni raccolte dall’Intelligence, il presidente G. W. Bush affermò che molti commercianti di denaro presenti negli Stati Uniti costituivano delle “imprese legittime” solo all’apparenza, trasferendo invece buona parte dei proventi per finanziare atti terroristici “al servizio degli assassini di massa” e costituendo un pesante “flagello straniero” per la nazione “a stelle e strisce”[17]. L’idea secondo la quale “senza soldi, non c'è terrorismo”, in quanto “il denaro è la linfa vitale delle operazioni terroristiche”[18], fece sì che da allora il sistema dell’hawala entrasse a far parte del lessico dei leader mondiali e dei media, in stretto rapporto con il tema della cosiddetta “guerra al terrorismo”, la quale aveva il fine ultimo di non ricercare esclusivamente i colpevoli degli attacchi incriminati, ma anche i complici provenienti dal controverso e opaco mondo della finanza islamica[19].


5. L’irrigidimento normativo dopo i tragici eventi dell’11 settembre


Una legislazione accurata sul finanziamento al terrorismo esisteva già prima del 2001 in varie parti del mondo, prevedendo sanzioni e pene esplicite, ma a rappresentare un elemento di novità non indifferente e foriero di accesi dibattiti fu invece la loro estensione dall’ambito strettamente inerente alle attività condotte dai terroristi e dalle organizzazioni terroristiche a quello delle attività private di individui e società, se accusate di sostegno, anche indiretto, al terrorismo: con l’aggravante che, trattandosi di prove raccolte da fonti classificate, non furono presentate con il massimo della trasparenza, e dunque non erano facilmente confutabili. L’approvazione dell'Executive Order 13224[20] e il lancio dell'Operation Green Quest[21] furono difatti la manifestazione di tale irrigidimento normativo[22].


Conclusioni


Molti esperti di terrorismo hanno spesso perso in passato il punto di vista della lotta al finanziamento del terrorismo, concentrandosi più sul sostegno economico esterno ad alta tecnologia e organizzato. Il fulcro del finanziamento al terrorismo era ed è ancora costituito invece dal cosiddetto “anello locale”, una struttura di supporto rappresentata da moschee, leader religiosi e reti di comunità, e dall’invio di rimesse (certamente esterno, ma privo di una formalità e di circuiti high-tech[23]), che garantiscono un supporto a lungo termine per tutte le esigenze logistiche e operative. Ciò, nonostante a poca distanza dagli eventi dell’11 Settembre Osama Bin Laden avesse sottolineato la consapevolezza da parte dei jihadisti delle “crepe” del sistema finanziario convenzionale, di cui l’ambito delle rimesse rappresentava metaforicamente (e addirittura) un “Grand Canyon”[24]. Sebbene le transazioni tramite hawala non siano tracciabili e stimabili in maniera certa e soddisfacente, si ritiene che l’uso di tale sistema da parte dei terroristi sia tutt’altro che trascurabile[25].


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Note


[1] Si osservi che si fa qui riferimento alla versione islamica dell’hawala. In realtà, alcuni ritengono che tale sistema sia sorto in Medio Oriente durante il Medioevo, altri sono invece del parere sia stato utilizzato per la prima volta in Asia Meridionale. Come osservò Scacht: “La legge islamica è stata creata dall'Islam, ma la materia prima da cui si è formata è stata in gran parte non islamica”, da J. SCHACHT, Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence, in M. KHADDURI and H.J. LIENBESNY (eds.), Law in the Middle East, Vol. I, Middle East Institute, Washington D.C, 1955 (pp. 28-56), p. 28. [2] A. QUATTROCCHI, La rilevanza penale del sistema di pagamento hawala nelle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Nota a Trib. Palermo, sent. 22 marzo 2018 (dep. 18 settembre 2018), n. 400, G.U.P. Ferro, Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo 2/2019, ISSN 2039-1676, p. 36. [3] http://www.bankpedia.org/index.php/it/105-italian/h/20418-hawala. [4] D. M. REDIN, I. FERRERO e R. C. CUADRADO, Cultural Financial Traditions and Universal Ethics: the Case of Hawala, Working Paper 08/2012, Universidad de Navarra - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2012, p. 5. [5] A. QUATTROCCHI, La rilevanza penale del sistema di pagamento hawala nelle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Nota a Trib. Palermo, sent. 22 marzo 2018 (dep. 18 settembre 2018), n. 400, G.U.P. Ferro, Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo 2/2019, ISSN 2039-1676, p. 26. [6] Professore di criminologia e giustizia penale presso la Northeastern University di Boston (USA) e co-direttore dell'Istituto per la sicurezza e le politiche pubbliche sito nella stessa facoltà. [7] N. PASSAS, Demystifying Hawala: A Look into its Social Organization and Mechanics, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404–3858, 2006, Vol 7 (pp 46–62), p.48. [8] G. PALUMBO, Hawala e Finanza. Le vie segrete del denaro nell’era dell’economia globale, Centro Interdipartimentale di Studi Strategici, Internazionali e Imprenditoriali – CSSII, 2011, p. 119. [9]. L. BUENCAMINO and S. GORBUNOV, Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance, Economic and Social Affairs, ST/ESA/2002/DP/26 DESA Discussion Paper No. 26, November 2002, p. 2. [10] A. QUATTROCCHI, La rilevanza penale del sistema di pagamento hawala nelle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Nota a Trib. Palermo, sent. 22 marzo 2018 (dep. 18 settembre 2018), n. 400, G.U.P. Ferro, Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo 2/2019, ISSN 2039-1676, p.28. [11] S. D’AURIA, Riciclaggio e Terrorismo, in Rivista GNOSIS, “Intrecci criminali”. gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista34.nsf/ServNavig/34-05.pdf/$File/34-05.pdf? [12] R. FELDMAN, Fund Transfers – African Terrorists Blend Old and New: Hawala and Satellite Telecommunications, Small Wars and Insurgencies Vol. 17, No. 3, 356–366, September 2006 (Routledge Taylor and Francis Group), p. 357. [13] J. CASSARA, Managing Terrorism Financing Risk in Remittances and Money Transfers, Center on Sanctions & Illicit Finance – Foundations for Defence of Democracies, Washington, 18 Luglio 2017, p. 4. [14] R. FELDMAN, Fund Transfers – African Terrorists Blend Old and New: Hawala and Satellite Telecommunications, Small Wars and Insurgencies Vol. 17, No. 3, 356–366, September 2006 (Routledge Taylor and Francis Group), p. 357. [15] D. LAURETTA, “Senza soldi, non c’è terrorismo”. I metodi di finanziamento del Jihad: dalla tradizione dell’hawala all’innovazione della Fintech, AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere. Centro Studi per la promozione della cultura internazionale. https://www.amistades.info/post/senza-soldi-non-c-%C3%A8-terrorismo-i-metodi-di-finanziamento-del-jihad [16] “Underground”, “Shadow” or “Black hawala”. E. THOMPSON, Misplaced Blame: Islam, Terrorism and the Origins of Hawala, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 2007, p. 279. [17] Bush Announces Al-Qaeda Crackdown: Transcript of an Address to the White House, The Washington Post, 7 November 2001. http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushtext_110701.html#bush. [18] J. CASSARA for COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY, Terrorist Financing Since 9/11: Assessing An Evolving Al-Qaeda And State Sponsors Of Terrorism, House Hearing - 112 Congress (from the U.S. Government Publishing Office), 28 May 2012. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg78153/html/CHRG-112hhrg78153.htm. [19] E. THOMPSON, Misplaced Blame: Islam, Terrorism and the Origins of Hawala, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 2007, p. 284. [20] Emesso dal Presidente George W. Bush in data 23 Settembre 2001, tale documento fornisce un nuovo framework strategico, politico e normativo in tema di terrorismo, come risposta agli attentati alle Torri Gemelle avvenuti alcuni giorni prima. [21] Unità investigativa statunitense costituita nell'ottobre 2001 in collaborazione con il servizio doganale degli Stati Uniti. Impegnata nella sorveglianza e nell'interdizione delle fonti di finanziamento del terrorismo, è stata sciolta nel giugno 2003 in virtù di un accordo tra il Dipartimento di sicurezza interna e il Dipartimento di giustizia. [22] J. CASSARA for COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY, Terrorist Financing Since 9/11: Assessing An Evolving Al-Qaeda And State Sponsors Of Terrorism, House Hearing - 112 Congress (from the U.S. Government Publishing Office), 28 May 2012, p. 284. [23] Il panorama comincia a mutare con l’introduzione dei bitcoin, all’interno del circuito Fintech, ma si è ancora lontani dall’avere un traffico consistente di attività illecite a fini terroristici. [24] J. CASSARA, Managing Terrorism Financing Risk in Remittances and Money Transfers, Center on Sanctions & Illicit Finance – Foundations for Defence of Democracies, Washington, 18 Luglio 2017, p. 4. [25] C. HORST and N. VAN HEAR, Counting the cost: refugees, remittances and the ‘war against terrorism”, in Older displaced people: at the back of the queue?, Forced Migration Review, Vol. 14, 2002 (32-35), p. 34.


Bibliografia/Sitografia


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