top of page

Il dovere morale di ricordare: il caso del genocidio armeno

Aggiornamento: 14 nov 2020


1.Riconoscimento italiano di una strage

La mozione parlamentare è uno strumento attraverso cui il Parlamento suggerisce al Governo il comportamento da tenere o le misure da adottare in relazione a tematiche caratterizzate da una certa rilevanza; il potere esecutivo, non vincolato a tale indirizzo, può decidere di comportarsi in maniera difforme da quella consigliata e assumersi la piena responsabilità con tutte le circostanze del caso.

Tuttavia, per evidenti ragioni di equilibrio politico, è difficile che il Governo si distacchi da quanto votato in Parlamento: testimonianza di ciò si è avuta poche settimane fa, il 10 aprile 2019, quando, con 382 voti a favore, nessun contrario e 43 astenuti la Camera dei deputati ha ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno e i Ministri si sono pacificamente rimessi alla decisione dell’Aula.

Con genocidio si intende lo sterminio di interi gruppi umani aventi comuni connotati etnici, nazionali, razziali o religiosi.

Il termine in questione, coniato nel 1944 dall’avvocato polacco Raphael Lemkin[1] per descrivere le atrocità attuate ai tempi del nazismo, è stata una pratica sempre diffusa e collegata di volta in volta a differenti fattori storici quali le guerre di conquista, la religione, e il dominio coloniale delle potenze europee in America Latina, Asia ed Africa.[2]

Si noti che etnia e razza, termini spesso confusi, hanno un significato ben diverso: mentre con il primo ci si riferisce alla storia comune e alle abitudini culturali di un popolo, con il secondo si fa riferimento ai comuni tratti fisici e genetici di un gruppo.

Dunque, finalmente, dopo troppi anni di silenzio, a seguito dell’adozione di tale mozione, il nostro Paese è il 29esimo al mondo a chiamare quanto accaduto in Armenia a inizio ‘900 con il termine più appropriato e rispettoso per coloro che ne sono state le vittime: genocidio.


2. I fatti

Tutto ha origine con la crisi dell’impero ottomano del XIX secolo quando tra i Giovani Turchi, componenti di “Unione e Progresso”, partito con finalità sovversive, comincia a farsi strada l’ideologia panturchista fondata sull’omogeneità etnica e religiosa dominata dalla volontà di ricongiungere fra loro tutti i popoli di etnia turca dell’Asia centrale.

Ostacolo a tale unione sono tutti coloro che turchi non sono, dunque armeni e curdi, popolazioni stabili dell’Anatolia non ritenuti degni di continuare a vivere nelle terre abitate ormai da secoli.

L’odio dei Giovani Turchi si rivolge principalmente verso il popolo armeno, comunità caratterizzata da una cultura millenaria, una propria religione (quella cristiana) e una differente lingua parlata.

I primi massacri risalgono al 1890, ossia non appena la comunità armena prova ad ottenere l’indipendenza e viene sostenuta nell’impresa dalla Russia: la rivendicazione di libertà e l’appoggio di quest’ultimo Paese saranno le cause principali del forte odio diffuso, motore di tutta la vicenda.

Nel 1908 i Giovani Turchi prendono il potere con un colpo di Stato, e nell’aprile del 1909 è avviata una “prova” del genocidio in cui vengono uccise 30 mila persone.

Successivamente, l’occasione della prima guerra mondiale è il momento propizio per l’inizio del metz yeghern, il grande male, nome con cui gli armeni chiamano il loro sterminio, in cui saranno uccisi in sei mesi da un milione e mezzo a 2 milioni di persone.

In un primo momento obiettivi principali della distruzione sono la fascia intellettuale della popolazione, deportata e massacrata al centro dell’Anatolia, e la forza più giovane, la quale, arruolata nell’esercito con la scusa di combattere in nome della Turchia, viene isolata e poi eliminata anch’essa; vi è il forte timore che gli armeni, potenziali traditori, possano ribellarsi e spalleggiare in guerra la Russia.

Successivamente, tocca ai civili: donne, anziani e bambini vengono spostati con la scusa di essere protetti da ipotetiche zone di guerra. In realtà, si tratta di una vera e propria deportazione verso i campi di sterminio siriani., molti muoiono durante le marce estenuanti, mentre altri, giunti a destinazione nella Siria ottomana, vengono stipati in caverne, cosparsi di petrolio e incendiati.

Con una legge del 1915 i beni delle persone deportate sono dichiarati beni abbandonati “emvali metruke”, soggetti a confisca e ricollocazione; tutto ciò che appartiene alla cultura armena viene distrutto perché, cancellata la cultura di un popolo, si riesce più facilmente a cancellarne l’esistenza.

Se è vero che ad agire è il partito dei Giovani Turchi, è altrettanto vero che l’appoggio delle strutture statali, quando necessario, non manca: si pensi solamente alla legge sui beni confiscati e dunque al ruolo del potere legislativo in quel contesto.

Ad ogni modo, si può pacificamente affermare che i successivi silenzi e, come vedremo, l’attuale negazionismo, rendono colpevole la Turchia, complice morale indifendibile.


3. La Convenzione sul genocidio

Nel dicembre del 1948 viene firmata a New York la Convenzione sul genocidio, esigenza fortemente sentita a livello mondiale dopo gli orrori del periodo nazista.[3]

Tale Intesa, oltre a prevedere una responsabilità internazionale dello stato e/o una penale del singolo individuo responsabile dello sterminio, ha altresì il grande merito di definire al meglio possibile in cosa consiste il genocidio.

Secondo tale enunciazione, deve intendersi per genocidio la distruzione di membri di un gruppo protetto, accompagnata dall’intento di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo come tale.

Dunque, gli elementi integranti la fattispecie sono tre.

Anzitutto, vi deve essere la commissione di uno degli atti criminosi elencati nella Convenzione stessa, ossia: uccisione, lesioni gravi all’integrità fisica o mentale, sottoposizione deliberata a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale della categoria, adozione di misure miranti a impedire nascite all’interno della fazione, trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all’altro.

Secondo, per aversi genocidio non è sufficiente che tali atti siano compiuti contro chiunque, ma gli stessi devono essere indirizzati contro i membri di un gruppo protetto nazionale, etnico, razziale o religioso.

Il terzo e ultimo fattore utile a integrare la figura in esame è forse il più inquietante, e consiste nella volontà di distruggere in tutto o in parte un gruppo appartenente a una delle quattro categorie protette.

In altre parole, ciò significa che non si richiede solo vi sia il dolo in ciascun crimine –non basta, cioè, la volontà di uccidere qualcuno- ma occorre altresì la presenza di un dolo aggravato consistente nel voler distruggere un gruppo come tale a tutti i costi.

Ciò significa che chi ha commesso i fatti in esame, non ha inteso limitarsi all’uccisione 20 armeni, ma aveva l’intenzione di annientare l’intera comunità.

Sotto un altro aspetto la Convenzione, come ogni atto di cotanto spessore, possiede alcuni limiti.

Il primo è inerente alla definizione stessa appena esaminata: il fatto di richiedere sempre il dolo aggravato come sopra visto, elemento per ovvie ragioni difficile da accertare, offre un’ottima scappatoia per gli Stati, i quali non ammettono mai il vero scopo dell’azione commessa.

Sotto un secondo aspetto, i meccanismi previsti dalla Convenzione stessa volti a rendere effettiva la punibilità degli Stati sono pochi e soprattutto scarsamente efficaci: basti pensare che tra questi è previsto il ricorso al Tribunale dello stato sul cui territorio sono stati perpetrati gli atti di genocidio. Tale strumento si rivela chiaramente inefficace se si tiene a mente che molto spesso il genocidio è attuato dalle autorità statali o comunque con l’avvallo delle stesse.

In conclusione, si può affermare che il progresso sul piano teorico non sia mai stato accompagnato da un progresso pratico, ragione per cui tante (troppe) volte i responsabili di sterminio di questa entità hanno la possibilità di continuare a negare quanto accaduto e restare impuniti.


4. Il negazionismo turco “[…] L'eredità delle molte culture fanno della Turchia un paradiso di ricchezza storica e culturale inestimabile. Hattis, Ittiti, Frigi, Urartici, Lici, Lidi, Ioni, Persiani, Macedoni, Romani, Bizantini, Selgiuchidi e Ottomani hanno lasciato dei contributi importanti alla storia della Turchia e gli antichi siti e rovine sparse lungo tutto il paese sono le prove distinte di ogni singola civiltà.”[4]

Sul sito online dell’Ambasciata turca, che ha sede a Roma, viene raccontata ai potenziali turisti la bellezza del Paese: in particolare, in questo breve passo sopra menzionato, ci si sofferma sulle numerose stirpi che hanno abitato queste terre e hanno reso possibile cotanta ricchezza storica e culturale.

Tra i tanti nomi, manca solo quello di un popolo: indovinate quale.

Nonostante la forte pressione internazionale in tal senso, la Turchia ancora nega quanto accaduto sulle proprie terre. Ed infatti, fino a qualche anno fa, sosteneva che il popolo armeno non fosse mai esistito, fino a quando, data l’evidenza dei fatti, ne ha ammesso un parziale sterminio ma comunque riconducendo ipocritamente il fenomeno a un’immaginaria guerra civile interna.

La stima delle vittime è di circa 1.200.000 persone su circa 1.440.000 armeni registrati nel 1986: tenuto conto del quasi raggiunto obiettivo di eliminazione di un’intera cultura, la tesi della guerra civile pare poco credibile!

A riprova del fatto che questo atteggiamento negazionista è presente ancora oggi, si richiama l’articolo 301 del codice penale turco, denominato “attentato alla turchicità dello stato”, disposizione normativa di cui le Autorità si servono per perseguire penalmente scrittori, giornalisti e professori che con i loro approfondimenti osano fare riferimento alla storia del genocidio armeno.

Un caso particolarmente famoso rimasto nella storia ha riguardato Hrant Dink, giornalista turco con origini armene.

Dink aveva pubblicato nel 2004 un articolo in cui svelava che la prima donna aviatrice non era turca ma bensì un’orfana armena adottata durante il genocidio del 1915.

In un primo momento il giornalista era stato minacciato, poi accusato di aver offeso l’identità turca e dunque di aver violato l’art 301 del codice penale. La sentenza definitiva arrivò nel 2007 con tre colpi di pistola che lo uccisero proprio davanti alla redazione del suo giornale e il filmato dell’assassinio sparì misteriosamente.

Taner Akçam, storico turco, così risponde a chi si domanda perché il suo Paese non voglia riconoscere quanto accaduto: “è il nazionalismo della Turchia a non permetterle di riconoscere il proprio passato. La Turchia di oggi, quella rifondata da Kemal Ataturk, non può e non vuole riconoscere che la fondazione del proprio stato sia sporcata da una così grande macchia di sangue… I turchi oggi imparano che sono stati gli armeni a massacrare i loro antenati”.

Le testimonianze di chi vi è passato e dei discendenti non lasciano spazio a dubbi su quanto è accaduto.[5]

Molto spesso gli Stati non ricordano ufficialmente ciò che invece la memoria storica cerca tutti i giorni di rimembrare: come già accaduto con la Shoah ebraica, la memoria ufficiale stenta ad affermarsi per altri genocidi di comunità umane, diverse per religione, cultura e “radici razziali” in varie parti del mondo, a causa di “resistenze” dovute ad opportunità diplomatiche, interessi economici, e alla geopolitica.

Il mausoleo innalzato dagli armeni a Deir el – Zor, zona desertica della Siria, in ricordo dello sterminio e unico memoriale del genocidio, è stato raso al suolo dai miliziani dell’Isis nel 2014.

La nazione turca continua a negare quanto accaduto sulla sua terra, probabilmente a causa di una forte identità che non vuole ammettere i propri errori, ed è così che , sempre al fine di procedere sulla propria linea negazionista, afferma che le persone uccise siano state circa 300.000, a differenza degli altri 29 Paesi al mondo, i quali, riconosciuto il genocidio, riferiscono di cifre vicine ai 2 milioni, numero di morti decisamente alto ed efficace per eliminare l’orma del passaggio di un intero popolo.


Bibliografia

A. Cassese, I diritti umani oggi, Editore Laterza, 2016

[1] Per conoscere meglio Lemkin e la sua importanza nella vicenda in esame http://www.gadlerner.it/2015/04/13/raphael-lemkin-e-la-fatica-di-ricordare-il-genocidio-armeno-che-non-conviene/

[2] Antonio Cassese, i diritti umani oggi.

[3] https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx

[4] http://www.turchia.it/ilpaese.htm

[5] http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/04/16/news/i-sopravvissuti-armeni-cosi-ci-sterminarono-cent-anni-fa-1.208462

284 visualizzazioni0 commenti
bottom of page