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Digital Services Act: scenario e prospettive della proposta di regolamento

Aggiornamento: 14 gen 2022

di Eugenia Esposito

Fonte: www.cybersecurity360.it

1. Plasmare il futuro digitale dell’Europa: le proposte della Commissione Europea


Ancor prima che la pandemia sconvolgesse gli equilibri globali, all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea sorgeva la necessità di armonizzare e rendere più omogenea l’intera cornice normativa relativa a quel variegato mondo racchiuso nella parola digitale (1). Risale, infatti, al febbraio 2020 la comunicazione della Commissione Europea intitolata Shaping Europe’s digital future – Plasmare il futuro digitale dell’Europa – all’interno della quale si sanciscono i 3 obiettivi chiave che si intendono perseguire nei prossimi 5 anni:

  1. Technology that works for people”: una tecnologia funzionante per le persone;

  2. A fair and competitive economy”: un’economia giusta e competitiva;

  3. An open, democratic and sustainable society”: una società aperta, democratica e sostenibile;

In virtù di questi obiettivi e, in particolare, dell’obiettivo n. 3, rispetto al quale la presente analisi si propone di illustrare le proposte messe in campo per perseguirlo, la Commissione Europea ha presentato 3 proposte di regolamento. La prima di queste, pubblicata il 25 novembre 2020, relativa alla governance europea dei dati (Data Governance Act), al cui contenuto si rinvia, mira principalmente a potenziare i meccanismi di riutilizzo e condivisione dei dati all’interno dell’Unione Europea. Le altre due proposte, presentate lo scorso 15 dicembre, sono intitolate Digital Market Act e Digital Services Act. Entrambe affrontano il tema legato al ruolo chiave svolto dalle piattaforme e dagli intermediari online e, in particolare, la proposta denominata Digital Market Act intende stabilire una serie di criteri oggettivi volti a definire come gatekeeper quelle piattaforme online che godono di una posizione consolidata nel mercato e che, per via del loro operato, agiscono in maniera significativa sui relativi equilibri, detenendo il ruolo di principali intermediari tra le imprese e gli utenti.


2. La proposta di regolamento relativo ad un mercato unico dei servizi digitali: lo scenario di riferimento


La proposta denominata Digital Services Act, oggetto di approfondimento della presente analisi, si inserisce in un contesto caratterizzato da continue trasformazioni in termini economici e, soprattutto, sociali. Di fatti, l’avvento delle nuove tecnologie ed il ricorso sempre più frequente ai servizi digitali innovativi ha inciso notevolmente sulle abitudini e sugli stili di vita dei cittadini, sulle relative modalità attraverso cui relazionarsi, comunicare, trasmettere informazioni e svolgere l’attività lavorativa. L’evidenza di queste trasformazioni ha poi raggiunto l’apice in occasione della pandemia che, tra le sue svariate manifestazioni, ha messo in luce la stretta connessione o, in altri termini, il grado di dipendenza della società dai servizi digitali ed i relativi benefici e rischi da essi derivati (2).


La proposta tiene fermi i principi fondamentali stabiliti nella direttiva sul commercio elettronico – la direttiva 2000/31/CE - che obbliga gli Stati membri a garantire la libera circolazione dei “servizi della società dell’informazione” (3) mediante il ricorso ad una serie di meccanismi, tra i quali:

  • l’applicazione del principio sancito all’art. 3, ai sensi del quale ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato, attinente, quest’ultimo, alle prescrizioni che ciascun prestatore di servizi deve rispettare con riferimento alla pubblica sicurezza ed alla tutela dei consumatori;

  • l’esonero dalla responsabilità dei prestatori di servizi digitali di intermediazione relativamente ai contenuti delle informazioni oggetto dei servizi da loro erogati;

  • l’applicazione del principio in base al quale non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse dal prestatore di servizi.

3. Le novità introdotte dalla proposta di regolamento relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.


Sicurezza nell’ambiente online, trasparenza, obblighi di informazione, protezione dei diritti fondamentali ed una solida struttura di governance sono i pilastri importanti su cui si basa la proposta.


Ferma restando l’applicazione dei principi sanciti all’interno della direttiva sul commercio elettronico, la proposta in oggetto intende introdurre un quadro aggiornato di norme atte a definire in maniera chiara le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, rivolgendo una peculiare attenzione alle piattaforme online.


In particolare, la direttiva suddetta resta in vigore, ma la disciplina in essa contenuta relativa alla responsabilità dei prestatori di servizi digitali di intermediazione viene interamente modificata. Al fine di individuare le ipotesi in cui i prestatori di servizi possano ricorrere al beneficio dell’esonero dalla responsabilità relativamente ai contenuti da loro erogati, la proposta prevede un quadro di obblighi differenziati ed asimmetrici, suddivisi in funzione della categoria dei servizi di intermediazione e della dimensione del prestatore di servizi e/o della piattaforma. Il fine, in questo contesto, è quello di avere un sistema in cui le responsabilità ed i poteri di vigilanza siano distribuiti in maniera bilanciata e proporzionata tra gli svariati prestatori di servizi digitali, distinti in diverse categorie, descritte più dettagliatamente nel successivo paragrafo.

Fonte: www.ogieweb.eu

4. I principali servizi della società dell'informazione (servizi intermediari) oggetto della proposta di regolamento


Come sopra anticipato, i diretti interessati dalla proposta di regolamento sono i prestatori di servizi della società dell’informazione. Gli stessi servizi, in particolare, si suddividono in tre differenti tipologie, così come definiti all’art. 2 della proposta:

  1. servizio di mere conduit, ossia di mero trasporto, attraverso i quali si consente la trasmissione, su una rete di comunicazioni, di informazioni fornite da un destinatario del servizio o l’accesso ad una rete di comunicazione;

  2. servizio di caching, ossia di memorizzazione temporanea, che consente in quanto tale la trasmissione di informazioni fornite dal destinatario del servizio e, in aggiunta, la memorizzazione automatica e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari, dietro espressa richiesta;

  3. un servizio di hosting, che memorizza, a seguito di esplicita richiesta del destinatario, le informazioni da lui stesso fornite;

Dalla lettura delle definizioni si evince il carattere neutrale dei servizi di mere conduit e caching – quali meri meccanismi di trasmissione delle informazioni - rispetto ai quali i relativi prestatori, secondo la proposta, potrebbero beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità per le informazioni trasmesse al rispetto di una serie di condizioni, quali l’immodificabilità delle informazioni stesse (fatta eccezione per le modifiche di carattere tecnico).


Per quanto attiene ai prestatori di servizi di hosting, quali le piattaforme online, i casi di applicazione del beneficio dell’esenzione dalla responsabilità per le informazioni trasmesse risultano essere più stringenti. Posto che tali piattaforme provvedono alla memorizzazione ed alla diffusione delle informazioni, al fine di ottenere il suddetto beneficio è necessario che agiscano in maniera repentina per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitarne l'accesso non appena ne abbiano notizia. Tali azioni si sostanziano in procedure di notifica e risposta per i contenuti illegali, all’esito delle quali si realizza l’interesse ultimo del prestatore di servizi: l’esonero dalla responsabilità.


È del tutto evidente, dunque, a parere di chi scrive, che quanto più le singole piattaforme online adottano meccanismi efficaci di rimozione e/o interdizione dei contenuti illegali, tanto più mantengono un livello di reputazione e di efficacia tale da consentire di rimanere sul mercato e da essere il più delle volte esenti da responsabilità.


5. I nuovi obblighi in capo alle grandi piattaforme online: un segnale decisivo di cambiamento?


Una categoria particolare contemplata dal Digital Services Act è quella delle piattaforme online di grandi dimensioni, qualificate come tali sulla base di un criterio quantitativo, ossia aventi un numero di destinatari che sia pari o superiore alla soglia di 45 milioni, equivalente in quanto tale al 10% della popolazione dell’Unione (4).


Secondo il considerando 54) della proposta, le piattaforme in questione dovrebbero “essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai

rispettivi mezzi”. È evidente, dunque, che l’obiettivo sia quello di regolamentare, laddove possibile, lo spazio di intervento delle piattaforme online di grandi dimensioni.

Fonte: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Al fine di perseguire un tale obiettivo, il Digital Services Act pone in capo alle piattaforme online di grandi dimensioni una serie di obblighi, tra cui:

  • l’individuazione e la valutazione dei rischi sistemici scaturenti dall’utilizzo dei servizi da loro erogati, quali a titolo esemplificativo la diffusione di contenuti illegali, gli impatti negativi sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, la manipolazione intenzionale del servizio, con le relative conseguenze sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico e della sicurezza pubblica;

  • l’adozione di misure proporzionate ed efficaci per attenuare i rischi sistemici, quali ad esempio quelle volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio da loro erogato;

  • la sottoposizione, a cadenza annuale, ai controlli da parte di audit esterni ed indipendenti rispetto alle piattaforme, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi e degli impegni intrapresi.

Per assicurare il rispetto degli obblighi imposti dalla proposta di regolamento, è poi prevista l’istituzione della figura del coordinatore dei servizi digitali, designata da ciascun Stato membro e avente le caratteristiche di un’autorità indipendente, imparziale e libera da interferenze esterne, col compito di vigilare sulla corretta esecuzione del regolamento. Accanto a tale figura, inoltre, la Commissione Europea può essere chiamata ad intervenire mediante l’esercizio di poteri di sorveglianza ed attraverso l’imposizione di sanzioni in caso di violazioni del regolamento. Per citare un esempio, ai sensi dell’art. 59, la Commissione può infliggere a queste piattaforme sanzioni pecuniarie non superiori al 6% del fatturato totale conseguito nell'esercizio precedente.


6. Conclusioni


Basandosi sul principio generale secondo cui “ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online”, enunciato dal dossier redatto dall’Ufficio “Rapporti con l’Unione Europea” della Camera dei Deputati, il nuovo testo è attualmente in discussione e sarà eventualmente oggetto di approvazione tra il 2022 e il 2023.


Diversi sono i segnali positivi scaturenti da questa proposta, tra i quali la necessità di interventi incisivi atti ad evitare la frammentazione del quadro normativo relativo a questo vasto ambito o il bisogno di far fronte all’incontrollata crescita delle nuove tecnologie. Dall’altro lato, tuttavia, così come osservato da fonti autorevoli in materia (5), l’introduzione di meccanismi regolatori stringenti e poco flessibili pone il rischio di scoraggiare la crescita delle aziende piccole e, di conseguenza, lasciare campo libero ai colossi del web i quali, essendo dotati di maggiori poteri in termini di capitale, sia umano che finanziario, continueranno ad occupare una posizione dominante nel mercato.


Diverse sono, dunque, le questioni ancora aperte e, a parere di scrive, altre ancora saranno oggetto di discussione, come nel caso dell’intelligenza artificiale (riguardo alla quale si segnala l’analisi di Roberta Ruggeri, disponibile sul nostro sito ed intitolata l’intelligenza artificiale come motore di sviluppo per l’Europa), rispetto alle quali l’Unione Europea deve dimostrarsi in grado di dare risposte efficaci ed efficienti.

(scarica l'analisi)

Digital Services Act scenario e prospettive della proposta di regolamento - Eugenia Esposi
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Bibliografia/Sitografia


(1) Secondo la definizione offerta dall’enciclopedia Treccani (www.treccani.it) il termine digitale deriva da “digit”, che in inglese indica la “cifra” e, precisamente, un sistema a base dieci, come le dita delle due mani. A sua volta “digit” deriverebbe da “digitus”, in latino per “dito”. Con il passare degli anni il verbo “digitare”, allora, assieme all’aggettivo digitale, assume come significato quello di “premere con le dita i tasti di un apparecchio elettronico”;


(2) Ancora prima della pandemia, diversi sono stati gli studi riguardanti la trasformazione digitale. A titolo di esempio, si cita lo studio How’s Life in the Digital Age? pubblicato dall’OCSE nel febbraio del 2019, la trasformazione digitale influisce sulla vita e sul benessere delle persone, da un lato migliorandone lo stile di vita, fornendo ampio accesso a diverse tipologie di informazioni e di servizi a costi ridotti ma, dall’altro lato, creando elevate disuguaglianze sociali e diversi gradi di disparità.


(3) Per “servizio” della società dell’informazione si intende riferirsi alla definizione fornita dalla direttiva 98/48/CE e, dunque, ad un “qualsiasi servizio della società dell’informazione, (…) prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

(4) Resta inteso che la percentuale del 10% sarà oggetto di valutazione e di attenzione da parte della Commissione qualora dovessero verificarsi variazioni consistenti nel numero della popolazione dell’Unione;


(5) Si fa riferimento, a tal proposito, all’articolo di Stefano da Empoli, Presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com), pubblicato su Formiche.net e disponibile a questo link. Per un ulteriore approfondimento relativo ai contenuti delle proposte della Commissione si rimanda allo studio condotto nell’ambito dell’osservatorio I-Com su reti e servizi di nuova generazione intitolato “Fare reti nella ripresa. Gli scenari del decennio digitale europeo e italiano”, disponibile al seguente link.

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